Dopo oltre cinque anni dalla chiusura della precedente assegnazione agevolata (il cui termine ultimo era il 30 Settembre 2017) il Governo ha in programma di riproporre una misura che molti contribuenti aspettavano con ansia. Infatti con la legge di Bilancio 2023 si reintroduce un incentivo a favore delle assegnazioni, cessioni e trasformazioni che comportano l’estromissione di beni dal regime d’impresa, riconoscendo un trattamento fiscale agevolato.
Nel dettaglio, viene prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,5% in caso di società non operativa) e di un’imposizione ridotta sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione scade il 30 Settembre 2023.
Le procedure di cessione, assegnazione e trasformazione agevolata consentono di:
- applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8% sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni (10,5% se la società è risultata non operativa per almeno due periodi d’imposta negli ultimi tre) e del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta;
- assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo di quello normale;
- (nel caso di assegnazione) ridurre il valore dell’utile in natura dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva;
- applicare l’imposta di registro in misura ridotta del 50% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
1 – Soggetti e beni interessati
Con riferimento alla natura giuridica delle società, la norma prevede che l’agevolazione possa essere applicata con riferimento alle società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.) e alle società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.). Possono accedervi anche le società in liquidazione.
Le agevolazioni sono concesse alla condizione che i soci siano iscritti a libro soci al 30 settembre 2022 (se il libro soci è previsto) o che i soci vengano iscritti a libro soci entro il 31 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.
È anche riaperto il termine, alle medesime condizioni ma con scadenze diverse, per l’estromissione degli immobili da parte dell’imprenditore individuale.
Possono accedere le Società che possiedono: beni immobili diversi da quelli di cui all’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Devono essere, quindi, immobili non strumentali per destinazione (via libera, quindi, alle assegnazioni di immobili strumentali solo per natura, o non strumentali, come gli immobili-merce e gli immobili-patrimonio); beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali.
2 – Base imponibile dell’assegnazione agevolata
Una misura che si rivela spesso determinante per i contribuenti, più ancora dell’applicazione dell’imposta sostitutiva e del dimezzamento dell’imposta di registro, è la possibilità di determinare la base imponibile in misura pari a quella risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del d.p.r. 131/86.
In altre parole, se il contribuente vi abbia convenienza, potrà corrispondere le imposte dovute sulla base del valore catastale dei beni (rendita per moltiplicatori dell’imposta di registro) e non sulla base del valore normale.
3 – Imposte dirette
Con il regime agevolato nessuna imposta diretta è dovuta, ad eccezione di una imposta sostitutiva omnicomprensiva dell’8 per cento (che diventa 10,5 per cento per le società che risultano non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione).
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
4 – Imposte indirette
Ai fini delle imposte indirette è necessario stabilire se l’assegnazione debba essere assoggettata ad Iva o meno. Nel primo caso, essa non sarà soggetta ad imposta di registro in applicazione del principio di alternatività Iva/registro; potrà, invece, in alcuni casi essere soggetta comunque ad imposte ipotecaria e catastale. Nel secondo caso, invece, l’assegnazione è soggetta ad imposta proporzionale di registro.
È molto importante avere chiaro il trattamento Iva dell’assegnazione (che dipende da diversi fattori: epoca di acquisto del bene, detrazione dell’imposta dopo l’acquisto, se il bene è stato acquistato da privato, etc…), perché esso non è soggetto, a causa dei vincoli comunitari, ad alcuna agevolazione, ed in qualche caso potrebbe costituire un ostacolo all’assegnazione.
Qualora, invece, l’assegnazione sia da assoggettare a imposta di registro e ad imposte ipotecaria e catastale, la disciplina dell’assegnazione agevolata prevede che la prima imposta sia dimezzata rispetto alla misura ordinaria, mentre le seconde siano dovute sempre nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
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