• Assegnazione agevolata di beni immobili: trattamento dei debiti per finanziamenti soci

    La Legge di Bilancio del 2023 ha riaperto i termini per fruire dell’assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili non strumentali in favore dei soci.

    L’operazione di assegnazione consiste, dal punto di vista contabile, nell’eliminazione di una posta dall’attivo patrimoniale costituita dagli immobili in questione. L’eliminazione di tale posta risulta controbilanciata dall’eliminazione di un’ulteriore posta dal passivo di bilancio costituita da una riserva. Può trattarsi indifferentemente di riserve di utili o di capitale, i cui effetti sono evidentemente diversi, ma la preesistenza delle predette riserve diviene una condizione essenziale per la fattibilità dell’operazione di assegnazione.


    Nel caso in cui tali riserve non siano sufficienti le stesse possono essere appositamente costituite. Tuttavia, è essenziale che le stesse siano preesistenti rispetto all’operazione di assegnazione. Potrebbe ad esempio verificarsi che, in luogo delle riserve nel passivo dello stato patrimoniale, siano iscritti debiti per finanziamenti soci. I soci potrebbero rinunciare alla restituzione del finanziamento trasformando il debito in riserva di capitale. In tale ipotesi, al fine di evitare che la sopravvenienza attiva realizzata dalla società per effetto della rinuncia sia tassabile, sarà essenziale che il socio rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarando alla società partecipata il valore fiscalmente riconosciuto. Tuttavia, l’adempimento comunicativo non è necessario quando il socio è una persona fisica: in questo caso la sua rinuncia è sempre detassata in capo alla società.


    Per effetto della rinuncia, la società risulta ricapitalizzata e la riserva di capitale potrà essere utilizzata (in diminuzione) ai fini dell’operazione di assegnazione. È necessario, però, che la riserva di capitale sia precostituita rispetto all’assegnazione e se la rinuncia al finanziamento avviene nello stesso periodo d’imposta di assegnazione la stessa non potrà risultare dal bilancio di esercizio. Si pone dunque il problema di dimostrare la preesistenza della stessa. Una possibile soluzione consiste nella redazione di una situazione patrimoniale, da allegare al rogito notarile, dalla quale risulti la riserva. Ciò al fine di poter contrastare eventuali eccezioni da parte dell’Agenzia delle entrate circa la fattibilità dell’operazione.


    Diversamente, in mancanza di riserve, l’unica operazione possibile sarà costituita dalla cessione agevolata degli immobili nei confronti dei medesimi soci. La cessione, però, richiede, come detto, il pagamento di un corrispettivo specifico che può avvenire concretamente anche per il tramite di un accollo di debito. Ad esempio, se la società ha precedentemente contratto un mutuo, il cui debito è iscritto nel passivo dello stato patrimoniale, il pagamento del prezzo potrà avvenire, in tutto o in parte tramite l’accollo del predetto debito che sarà in grado di controbilanciare l’eliminazione dall’attivo dello stato patrimoniale l’immobile oggetto di cessione.

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