Venerdì 17 febbraio sono entrate in vigore le nuove regole sui bonus edilizi, con lo stop alla possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura e il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti fiscali.
La misura più invasiva del provvedimento è sicuramente quella inserita nell’art. 2, riguardante, a partire dal 17/02/2023, il divieto dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
Per quanto riguarda il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, il blocco resta escluso per la generalità dei contribuenti che hanno già presentato (entro il 16/02/2023) la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e per i condomini che, alla medesima data, oltre che aver presentato la CILA, abbiano adottato la delibera assembleare di via libera all’esecuzione dei lavori, nonché in presenza di richiesta già presentata del titolo abilitativo per i lavori di demolizione e ricostruzione.
Con riferimento ai bonus ordinari (ristrutturazione, risparmio energetico, sisma bonus) e che non beneficiano della detrazione maggiorata (ieri del 110% e oggi del 90%), la disapplicazione del blocco avviene sempre se, in data antecedente all’entrata in vigore del decreto (entro il 16/02/2023), i beneficiari hanno presentato la richiesta del titolo abilitativo (CILA, SCIA o altro), se necessario, o, per gli interventi in edilizia libera che non richiedono l’ottenimento del titolo abilitativo, hanno iniziato i lavori e, infine, in presenza di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d), comma 1, art. 3 del dpr 380/2001, sono in possesso di un contratto preliminare registrato o del contratto di compravendita.
Alla data del 31 dicembre 2022, i crediti “generati” dalle predette opzioni ammontano già a circa 105 miliardi di euro ed è facile prevedere che, con la presentazione entro il prossimo 16 marzo (31 marzo, secondo la norma inserita nel decreto “Milleproroghe”) della coda di comunicazioni di opzione riferibili a spese detraibili sostenute nel 2022, l’effetto cumulato dei crediti di imposta “generati” ex art. 121 del DL 34/2020 tra 2020, 2021 e 2022, arriverà a un intorno di 120 miliardi di euro.
Sono circa 30 mila i cantieri fermi e le associazioni di settore identificano tra 5 e 15 miliardi i crediti bloccati, cioè quelli che non riescono più ad essere recuperati dalle aziende che hanno anticipato i costi dei lavori (e in alcuni casi li hanno già iniziati, con cantieri che si ritrovano bloccati a metà).
D’ora in poi i soggetti che intendono effettuare lavori edilizi possono solo avvalersi del sistema della detrazione fiscale spalmata su più anni. Ricordiamo a tal proposito che anche per la detrazione in dichiarazione dei redditi vi è l’obbligo di ottenere il visto di conformità emesso da un commercialista abilitato.
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