• Come cambia il Superbonus con il decreto “Aiuti quater”

    Il decreto Aiuti quater è stato pubblicato in G.U. 18/11/2022, n. 270 (D.L. 18/11/2022, n. 176) con tante novità, fra cui quelle riguardanti i bonus edilizi.

    Lavori condominiali e su edifici composti da due a quattro immobili

    Si tratta degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

    Per questi interventi, la detrazione viene così riformulata:

    • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
    • 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023 (prima delle modifiche la percentuale era del 110% anche per il 2023);
    • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
    • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

    La grande novità riguarda l’estensione fino al 31 dicembre 2023 della detrazione al 110% per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, con l’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022.

     

    Abitazioni / villette unifamiliari

    Per le abitazioni / villette unifamiliari vi sono due importanti novità:

    • Per i lavori iniziati nel 2022, il termine per completare i lavori agevolabili al 110% relativi agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 erano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
    • Per i lavori che inizieranno nel 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
      – il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
      – la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
      – il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro (per tale calcolo occorre sommare i redditi complessivi del nucleo familiare e dei familiari fiscalmente a carico; l’importo così ottenuto viene diviso per un coefficiente che varia in base al numero delle persone appartenenti al nucleo familiare). 

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