Arrivano buone notizie per le imprese non energivore e non gasivore. Infatti il decreto Semplificazioni
(D.L. 73/2022) all’art. 26-bis abroga il comma 3-ter dell’art. 2 del D.L. 50/2022 che aveva introdotto il vincolo del “de minimis” per i crediti d’imposta energia e gas relativi al secondo trimestre 2022.
Tale limite avrebbe messo a rischio la possibilità per le impese di beneficiare del credito d’imposta in quanto in base a tale regime l’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo non può superare, nell’arco di 3 anni, i 200.000 euro.
L’eliminazione del limite “de minimis” permette quindi alle imprese di fruire di tali crediti d’imposta liberamente.
I crediti d’imposta interessati da questa novità sono i seguenti:
- credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022. Tale bonus è riconosciuto nella misura del 25% sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Tale bonus è riconosciuto nella misura del 15% sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel medesimo trimestre 2019.
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