Secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 669/2022, entro il 29 Gennaio 2023 le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione da parte dei propri fornitori circa il calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas con riferimento ai mesi di Ottobre e Novembre 2022. In aggiunta, con riferimento al mese di Dicembre 2022, la comunicazione dovrà essere fornita entro il termine del 1° Marzo 2023.
L’art. 1 comma 5 del DL 144/2022 (c.d. DL “Aiuti-ter”) dispone che, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di Ottobre e Novembre 2022.
Con riferimento al credito d’imposta relativo al mese di Dicembre 2022, il venditore che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre dell’anno 2019 che nel terzo trimestre e nel mese di Dicembre dell’anno 2022 è altresì tenuto ad inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, e quindi entro il 1° marzo 2023, la comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il mese di Dicembre 2022.
Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/2022, ha affermato che i venditori sono comunque tenuti alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa avvenga successivamente ai 60 giorni normativamente previsti.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore è unicamente finalizzata a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario. Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e che quindi non possa richiedere la comunicazione al venditore non pregiudica in alcun modo la spettanza dei crediti d’imposta laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.
La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.
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