• Il DL “Aiuti-quater” proroga i crediti d’imposta energia e gas a dicembre 2022

    L’art. 1 del DL 176/2022, c.d. DL “Aiuti-quater”, prevede l’estensione anche al mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta energia e gas riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’art. 1 del DL 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”), disponendo altresì la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al III e IV trimestre 2022.

    Vengono quindi riconosciuti:

    1. alle imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
    2. alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
    3. alle imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022;
    4. alle imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022.

     

    La nuova disposizione stabilisce altresì che tutti i suddetti crediti d’imposta, sia quelli relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022) che quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4 del DL 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del DL 176/2022), sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro la data del 30 giugno 2023.

     

    Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

    I beneficiari dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e al quarto trimestre 2022 dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 entro il 16 marzo 2023, pena la decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Viene quindi, di fatto, prorogato al 16 marzo 2023 il termine precedentemente previsto al 16 febbraio 2023 dal DL “Aiuti-ter” per tale comunicazione.  

    ******

    Desideri ricevere maggiori chiarimenti o assistenza su questa tematica? Contattaci per una consulenza.

    Sorry, the comment form is closed at this time.