• Incremento per i tax credit energia e gas

    Il 17 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 50/2022 in cui viene previsto il rafforzamento dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, oltre all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per il primo trimestre 2022 a favore delle imprese “gasivore”.

    L’articolo 2 del DL 50/2022 dispone un incremento delle misura dei crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale. Nello specifico, il c.d. DL “Aiuti” prevede:

    • Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d’imposta, fissato dall’articolo 4 del DL 21/2022 (riferito alle imprese diverse da quelle “gasivore”), nella misura del 20 per cento è rideterminato  nella  misura  del  25  per cento;
    • Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta di cui  all’articolo  5  del  DL   17/2022 (riferito alla imprese “gasivore”), nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento;
    • Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d’imposta, fissato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21  del  2022 (riferito alla imprese diverse da quelle “energivore”, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW), nella misura del 12 per cento è rideterminato nella  misura  del  15 per cento.

     

    In aggiunta, il DL “Aiuti” introduce un nuovo credito d’imposta in favore delle imprese “gasivore” previste inizialmente soltanto in relazione al secondo trimestre del 2022 mentre ora viene riconosciuto un credito d’imposta alla imprese gasivore pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre solare del 2022. Anche la nuova agevolazione non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

    Modalità di fruizione:

    1. Credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2022;
    2. Cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono ai professionisti abilitati il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione. Il credito d’imposta può essere utilizzato dal cessionario entro il 31 dicembre 2022 con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. 

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