Secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.L. “Aiuti” 50/2022, è stato istituito un apposito fondo al fine di finanziare l’indennità una tantum pari a 200 euro, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. 509/94 ed al D. Lgs. 103/96.
Possono richiedere tale indennità coloro che:
- non abbiano già fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo decreto;
- abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
- risultino già iscritti all’INPS o alla cassa professionale alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 (18/052022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
In merito al requisito reddituale, dal calcolo del reddito personale assoggettato ad IRPEF (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Inoltre, per poter fare richiesta, è necessario aver effettuato entro il 18/05/2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica per coloro i quali non risultino scadenze ordinarie di pagamento entro il 18/05/2022).
L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali ed ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.
Per poter procedere con la richiesta è necessario presentare apposita domanda all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti, i quali saranno tenuti a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e ad erogarlo nel rispetto delle risorse stanziate (600 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 95,6 milioni di euro per i professionisti con cassa).
In particolare, per i professionisti iscritti ad una cassa professionale, si teorizza la data del 15 settembre 2022 come termine di inizio per la presentazione delle domande. S tenga presente che la domanda dovrà essere presentata all’INPS nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti iscritto contemporaneamente sia ad una gestione INPS sia ad una cassa professionale. All’interno della richiesta bisognerà dichiarare:
- di essere lavoratore autonomo o libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022;
- di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro;
- di essere iscritto alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o ad una cassa professionale; nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Il lavoratore dovrà inoltre fornire il codice IBAN per l’accredito dell’importo.
È necessario tenere presente che, solo dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio e delle risorse finanziarie disponibili, l’INPS e le casse professionali procedono in ordine cronologico, in base alla data di ricezione della domanda, all’erogazione dell’indennità una tantum. Infine, nei casi in cui si dovesse accertare l’insussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, verrà avviata la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità una tantum.
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