Tutto l’incremento del capitale proprio torna a essere agevolato con il coefficiente dell’1,3% indipendentemente dal periodo di formazione.
Per il calcolo del beneficio in capo alle società di capitali occorre prendere in considerazione:
– in aumento, i conferimenti dei soci e gli accantonamenti degli utili a riserva registrati dal 2011 al 2022 (per i conferimenti, con ragguaglio pro-rata temporis se avvenuti nel 2022);
– in diminuzione, le riduzioni del patrimonio netto derivanti da distribuzioni ai soci (si tratta, in particolare, di distribuzioni di riserve già formate, mentre la distribuzione dell’utile di esercizio è neutra e non determina un effetto di compressione dell’agevolazione);
– sempre in diminuzione, gli esborsi legati alle operazioni infragruppo elencate nell’art. 10 del DM 3 agosto 2017 (conferimenti a favore di società controllate, acquisti di partecipazioni e di aziende infragruppo, ecc.) e agli investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.
Secondo l’art. 5 comma 3 del DM 3 agosto 2017 e la relativa Relazione:
– la riduzione legata agli investimenti in titoli e valori mobiliari grava sui soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K della Tabella ATECO 2007; sono, inoltre, assoggettate a tale riduzione le holding non finanziarie;
– gli incrementi in questione sono determinati, in un’ottica di semplificazione, assumendo i valori così come espressi dal bilancio d’esercizio, tenendo conto anche dei fenomeni valutativi (la questione va, conseguentemente, vista anche alla luce dei provvedimenti straordinari in essere che consentono di non svalutare i titoli dell’attivo circolante).
La somma algebrica tra incrementi, decrementi e riduzioni va poi confrontata con il patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2022; il minore tra tali importi va moltiplicato per il coefficiente dell’1,3% e il risultato rappresenta l’importo materialmente detassato. Il “riaccorpamento” della “super ACE” nell’ACE “ordinaria” va gestito con attenzione; nella recente risposta a interpello n. 229/2023, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente evidenziato che, se una società aveva base ACE negativa al 31 dicembre 2020 e base “super ACE” positiva per incrementi del 2021, le due componenti non si compensavano: la società, quindi, poteva beneficiare della “super ACE” per l’intero importo dei conferimenti ricevuti nel 2021, in quanto la base ACE pregressa rimaneva un comparto separato.
La compensazione, invece, torna a operare per il 2022, dovendosi nuovamente ragionare in termini di una unica massa di operazioni, per cui il beneficio fiscale potrebbe comprimersi rispetto al 2021 non solo in termini di coefficiente, ma anche in termini di base di calcolo.
Anche gli utilizzi dell’ACE tornano a essere solo quelli del passato; infatti, in caso di incapienza del reddito la società può riportare agli esercizi successivi le eccedenze non utilizzate; in alternativa, si può fruire di un credito d’imposta applicando alla suddetta eccedenza l’aliquota IRES del 24%. Il credito d’imposta è utilizzabile ai soli fini dell’IRAP (saldo e acconti) ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
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