• La trasparenza circa i contributi pubblici ricevuti dalle imprese

    In un periodo già ricco di adempimenti si aggiungono nuovi obblighi per le imprese e il loro commercialisti circa la trasparenza e la pubblicità degli Aiuti di Stato ricevuti.

    I soggetti che non sono tenuti a depositare il bilancio al Registro delle imprese devono rispettare la scadenza del 30 giugno circa l’obbligo di trasparenza sui siti internet o portali istituzionali con riferimento alle erogazioni pubbliche fruite dalle imprese commerciali e dagli enti citati al comma 125 dell’articolo 1 della L. 124/2017 se prive di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria e di importo complessivamente non inferiore a 10.000€ nel periodo.

    • Le società commerciali tenute alla redazione della nota integrativa riportano le indicazioni richieste in tale documento;
    • Gli altri soggetti citati dai commi 125 e 125-bis, come le imprese individuali e le società di persone, assolvono l’obbligo pubblicando tali informazioni sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. 

    Tuttavia, resta il nodo delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviato, che deve essere risolto in qualche modo in quanto per tali soggetti gli adempimenti si duplicano.

    In caso di inosservanza dell’adempimento viene applicata una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000€). Se decorrono i 90 giorni dalla contestazione senza che il contribuente abbia ottemperato agli obblighi di pubblicità e al pagamento della sanzione amministrativa scatta l’obbligo di restituire integralmente il beneficio agli enti che lo hanno erogato.

    Si segnala che tale adempimento non ha nulla a che fare né con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle condizioni e i limiti del Temporary framework di cui al Dm 11 dicembre 2021, né con l’indicazione a quadro RS del modello Redditi degli aiuti di Stato e de minimis fruiti nel 2021. A tal proposito, proprio in questi giorni si sta discutendo circa la proroga della scadenza dell’autodichiarazione aiuti di Stato.  Infatti, verrà svolta il 21 giugno 2022 la trattazione in sede cautelare del ricorso per l’annullamento del provvedimento di approvazione del modello di autodichiarazione sugli aiuti di Stato da parte dell’Agenzia delle Entrate

    Il TAR del Lazio ha accolto favorevolmente l’istanza di anticipazione della discussione promossa da AIDC, ANC, SIC, UNAGRACO e UNGDCEC. Nel provvedimento del 9 giugno, il Presidente della Sezione Seconda Ter ha ritenuto che le ragioni addotte a supporto dell’istanza di anticipazione della data di Camera di Consiglio fossero, alla luce delle ragioni rappresentate dagli istanti, meritevoli di favorevole apprezzamento e, “in via assolutamente eccezionale”, ha accolto la richiesta. Le Associazioni hanno quindi auspicato una decisione favorevole del TAR sull’annullamento e la conseguente revisione generale, da parte della PA, del modello in questione, rispetto alle esigenze di semplificazione a cui il ricorso fa specifico riferimento.

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