• L’Agenzia delle Entrate risolve il dubbio circa le fatture intestate erroneamente alle singole società appartenenti al Gruppo IVA

    Il ricevimento di fatture elettroniche intestate erroneamente alle P. IVA delle società partecipanti al Gruppo IVA impone allo stesso di richiedere l’emissione di una nota di variazione al fornitore al fine di poter detrarre l’imposta.

    Il problema è originato dal fatto che le singole entità appartenenti al Gruppo IVA possono ricevere sulla propria P. IVA, in luogo della P. IVA del Gruppo, le fatture elettronicheNon è infrequente, infatti, che nei primi giorni dell’anno di avvio del Gruppo Iva, il nuovo soggetto riceva fatture intestate erroneamente alla P. IVA dei singoli componenti del gruppo stesso.

    La soluzione proposta all’Agenzia delle Entrate era quella di consentire al Gruppo di operare direttamente la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, indicata nella fattura intestata al partecipante, senza richiedere la nota di variazione ovvero senza la necessità di dover emettere un’autofattura. Questa soluzione sarebbe meramente formale, in quanto non reca alcun danno per l’erario, considerando che la fattura è sempre riferita alla specifica società.

    Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il prestatore emetta fattura nei confronti di un soggetto passivo appartenente ad un Gruppo IVA indicando la P. IVA di tale soggetto in luogo di quella del Gruppo, la fattura è irregolareIn questo caso, il Gruppo IVA deve richiedere la regolarizzazione della fattura.

    Il tema, infatti, è delicato in quanto riguarda la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da parte del Gruppo, quale soggetto di imposta autonomo. Al riguardo, l’orientamento di prassi amministrativa finora assunto è sempre stato sfavorevole alla detrazione nel caso in cui il Gruppo IVA riceva una fattura con errata indicazione della P. IVA.

    Tuttavia, si ricorda che se il committente ha già regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione in fattura della sua P. IVA in luogo di quella del Gruppo IVA, senza preventivamente comunicare al fornitore l’errore commesso, quest’ultimo non deve più emettere una nota di variazione di cui all’articolo 26 del Dpr 633/1972 per correggere, a sua volta, il medesimo errore. In tale situazione è sufficiente che l’istante annoti sul registro Iva vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro Iva vendite.

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