• Le proroghe del Decreto Bollette

    Recentemente è stato approvato, ed è ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il c.d. “Decreto Bollette”, contenente la proroga di alcune scadenze collegate alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. “tregua fiscale” introdotta dall’articolo 1, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2022) e, in particolare, del termine del 31.3.2023 per la regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale, utilizzabili anche per sanare il tardivo invio delle fatture elettroniche e dei corrispettivi, comprese quelle oggetto delle lettere di compliance che l’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti.

    Regolarizzazione violazioni formali

    Con riferimento alla regolarizzazione di irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31.10.2022, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF, IRES, IRAP, IVA e sul versamento dei tributi, prevista dai commi da 166 a 173 del citato articolo 1, è prorogato dal 31.3 al 31.10.2023 il termine di versamento (unica soluzione o prima rata) di quanto dovuto, pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Resta confermato al 31.3.2024 iI termine di versamento della seconda rata o rimozione delle irregolarità.

    Ravvedimento speciale

    Relativamente al ravvedimento speciale previsto dai commi da 174 a 178 del citato articolo 1, utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e periodi d’imposta precedenti e, in particolare:

    • le violazioni “sostanziali” dichiarative (ossia, violazioni infedele dichiarazione);
    • le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione);

    è prorogato dal 31.3 al 30.9.2023 il termine:

    • per la rimozione dell’irregolarità o omissione;
    • per il versamento (unica soluzione o prima rata di 8) dell’importo dovuto. In particolare, è richiesto il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

    Inoltre, è ora fissato al 31.10, 30.11 e 20.12 (in luogo del 30.6, 30.9 e 20.12) il termine di versamento delle rate successive alla prima con scadenza nel 2023.

    Definizione liti pendenti 

    Con riguardo al perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti all’1.1.2023 prevista dai commi da 186 a 205 del citato articolo 1 è prorogato dal 30.6 al 30.9.2023 il termine per: 

    • presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda; 
    • versare quanto dovuto o prima rata di massimo 20 se l’importo dovuto è superiore a € 1.000. 

    Inoltre, è ora fissato al 31.10 e 20.12 (in luogo del 30.9 e 20.12) il termine di versamento delle rate successive alla prima con scadenza nel 2023. 

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