L’art. 19, commi 4 e 5 del DL 73/2021 prevede appositi meccanismi di recapture dell’agevolazione finalizzati al ricalcolo dell’ACE e al riversamento del beneficio.
Il legislatore vuole infatti evitare la concessione di un’agevolazione fiscale a fronte di immissioni solo temporanee di denaro.
In merito all’ambito temporale dei meccanismi di recupero, essi operano nel momento in cui vi siano riduzioni del Patrimonio Netto nei due periodi successivi al 2021 per cause diverse dalle perdite di bilancio quali ad esempio le distribuzioni di riserve ai soci.
Questo meccanismo di recupero opera non solo nel momento in cui siano distribuite riserve che abbiano beneficiato della “super ACE” (è tale, tipicamente, l’utile del 2020 accantonato a riserva, ma poi distribuito come dividendo straordinario a seguito di una delibera ad hoc assunta nel 2022), ma anche all’atto della distribuzione di riserve pregresse, le quali decrementano comunque la dotazione patrimoniale dell’impresa.
Considerando pertanto il 2022, la società dovrebbe evitare le conseguenze negative della disposizione in virtù di nuovi conferimenti e accantonamenti effettuati nel corso dell’anno e quindi, l’obbligo di riversamento dei benefici fiscali, dovrebbe venir meno se nel 2022, siano distribuite riserve ai soci, ma tali riduzioni siano controbilanciate da nuove variazioni in aumento (per accantonamento di utili a riserva e/o conferimenti in denaro) di ammontare almeno uguale.
La ratio della disciplina del recapture è quella di obbligare l’impresa a mantenere un livello di patrimonializzazione almeno pari a quello che ha determinato il beneficio “maggiorato” al 15%, cosa che effettivamente avviene qualora le riduzioni vengano controbilanciate da aumenti di ammontare almeno corrispondente.
La questione sarà comunque oggetto di attenzioni particolari da qui al termine del 2022, in quanto alla fine dell’anno cesserà di avere efficacia il regime transitorio dei dividendi introdotto dall’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017, per cui è realistico che si pongano in essere distribuzioni straordinarie.
Il regime transitorio in questione riguarda le delibere di distribuzione assunte sino al 31 dicembre 2022 e non i dividendi materialmente distribuiti entro tale data.
Va però ricordato che, come rilevato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/2014, la previsione dell’art. 1 comma 6 del DL 201/2011 sull’ACE per cui i decrementi patrimoniali rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati va interpretata nel senso per cui essi retroagiscono all’inizio del periodo d’imposta in cui è stata deliberata l’attribuzione delle riserve di utili ai soci, e non all’inizio del periodo d’imposta in cui tali utili sono materialmente distribuiti: la scelta di deliberare solamente la distribuzione straordinaria alla fine del 2022, lasciando poi aperto il debito verso i soci, oltre a trascurare che la disposizione sul recapture opera anche sul 2023, condurrebbe quindi ad una rettifica del beneficio fruito già sul 2022 (anno della delibera).
Ciò, come sopra riferito, fatti salvi incrementi del 2022 che vadano a controbilanciare l’importo della distribuzione straordinaria.
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