• Tax Credit energia elettrica e gas per il I trimestre 2023

    Tra i capitoli più rilevanti della Legge di Bilancio 2023 vi è certamente quello relativo alle misure contro i rincari energetici. Per le imprese  vengono introdotti nuovi contributi per energia e gas, sotto forma di credito di imposta per il primo trimestre 2023, riconosciuti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel corso dell’anno 2022.

    L’articolo 1 comma 2 della L. 197/2022 prevede che per le imprese energivore il beneficio spetti in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023. L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

    Per le imprese non energivore, a condizione che siano dotate di un contatore di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, nel caso in cui il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019, fissa il credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto (comma 3).

    Le imprese gasivore beneficiano del credito di imposta per il primo trimestre 2023 nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (comma 4). Il bonus è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Per tali imprese il comma 5 riconosce un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

    Per le sole imprese non energivore e non gasivore è confermata la possibilità di chiedere al fornitore una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023. Le imprese aderenti devono formulare la richiesta entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione. È pertanto previsto che entro 10 giorni dall’entrata in vigore della L. 197/2022, l’ARERA definisca il contenuto della comunicazione. In riferimento anche ai precedenti periodi oggetto di agevolazione, i venditori sono tenuti alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti.

    La Legge di Bilancio 2023 conferma l’esclusivo utilizzo in compensazione del contributo straordinario in forma di credito di imposta e che non sono applicabili i limiti annuali alle compensazioni (2 mln di euro) e dei crediti d’imposta riportati nel quadro RU (250mila euro). Il termine per la fruizione del credito di imposta relativo al primo trimestre 2023 è fissato al 31 dicembre 2023.

    Resta ferma la non imposizione fiscale del contributo sia ai fini del reddito di impresa che del valore della produzione rilevante ai fini dell’IRAP e la sua irrilevanza rispetto alla determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

    È, altresì, confermata la possibilità di cumulo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

    L’articolo 1 comma 8 della L. 197/2022, in ordine alle modalità di cessione, conferma le regole preesistenti. La cessione del credito d’imposta può essere effettuata solo per l’intero credito maturato nel periodo agevolato, nei confronti di altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione e con la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

    I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e sempre entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Per procedere alla cessione l’impresa cedente deve richiedere l’apposizione del visto di conformità.

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