La Regolarizzazione delle Rimanenze di Magazzino: Guida alla Normativa e alle Modalità Operative Introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno pubblicato uno studio intitolato “La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino”, redatto dalla Commissione di Studio “Imposte Dirette” del CNDCEC. Questo documento prende spunto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), che all’articolo 1, commi 78-85, introduce la possibilità per gli imprenditori di regolarizzare le rimanenze iniziali di magazzino relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

La regolarizzazione prevede l’adeguamento del valore delle esistenze iniziali al valore effettivo e l’applicazione di un’imposta sostitutiva su Irpef, Ires e Irap, con l’aggiunta dell’IVA solo in caso di riduzione del magazzino. Il documento redatto dai commercialisti analizza l’ambito soggettivo e oggettivo della normativa, le modalità di regolarizzazione, le imposte dovute e le modalità di versamento, gli effetti dell’adeguamento e le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, esaminando infine anche i profili contabili dell’operazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’articolo 1, comma 78, della Legge di Bilancio 2024 specifica che i soggetti ammessi alla regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino, per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, sono gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali. Pertanto, l’ambito soggettivo risulta ampio, includendo tutti i soggetti OIC adopter, come società di capitali, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria. Al contrario, ne sono esclusi coloro che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Per le imprese in contabilità semplificata e i soggetti in regime forfetario, le rimanenze non rilevano direttamente ai fini del reddito imponibile, in quanto si applica il principio di cassa.

Riguardo all’ambito oggettivo, la normativa si riferisce alle esistenze iniziali di beni di cui all’articolo 92 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), che include beni destinati alla produzione o allo scambio (art. 85, comma 1, lett. a e b del TUIR).

Modalità di regolarizzazione

Il documento ricorda che l’adeguamento può essere effettuato eliminando le esistenze iniziali di quantità o valore superiori a quelli effettivi, oppure iscrivendo esistenze iniziali precedentemente omesse. È necessario distinguere tra il caso in cui il magazzino contabile sia superiore a quello effettivo, e quindi vada ridotto, e quello in cui il magazzino contabile risulti inferiore e debba essere incrementato.

Nella prima ipotesi, si possono eliminare quantità di beni non più presenti in magazzino o ridurre il valore di quelli ancora esistenti, ma contabilizzati a un valore superiore. È possibile effettuare entrambe le rettifiche contemporaneamente, riducendo le quantità per alcuni beni e i valori per altri.

Al contrario, la procedura di incremento del magazzino “sottostimato” presenta alcune criticità. L’interpretazione letterale della norma suggerisce che l’adeguamento sia possibile solo per beni non riportati nel magazzino, escludendo un incremento di valore per beni già esistenti, che sarebbe considerato una rivalutazione del magazzino, vietata dalla norma.

Nonostante queste perplessità, si ritiene comunque possibile combinare la riduzione del magazzino e l’iscrizione di nuove esistenze, calcolando separatamente le imposte per ciascuna tipologia di adeguamento.