Riforma delle imposte indirette: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 2 del 14 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sul D.Lgs. 139/2024, che ha profondamente innovato la disciplina delle imposte indirette diverse dall’IVA, in attuazione della delega contenuta nell’art. 10 della Legge n. 111/2023. 

Il provvedimento tocca diversi ambiti normativi, intervenendo in particolare su: 

  • imposta di registro (DPR 131/86); 
  • imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs. 347/90); 
  • imposta di bollo e imposta sostitutiva sui mutui (DPR 642/72 e DPR 601/73); 
  • tasse ipotecarie e catastali (DL 533/54). 

Tra le novità di maggiore impatto operativo spicca l’introduzione generalizzata dell’autoliquidazione dell’imposta di registro, in vigore dal 1° gennaio 2025. Mentre fino al 2024 il meccanismo era limitato ad alcune tipologie di atti (come quelli notarili registrati via MUI o le locazioni telematiche), con la riforma diventa la regola generale. Saranno quindi i contribuenti, all’atto della registrazione, a dover calcolare e versare autonomamente l’imposta, con l’Agenzia che potrà successivamente notificare eventuali rettifiche accompagnate da una sanzione del 25% sull’imposta aggiuntiva (riducibile a un terzo se pagata entro 60 giorni). 

 

Un’altra modifica di rilievo riguarda la tassazione dei contratti preliminari: gli acconti non soggetti a IVA scontano ora un’imposta dello 0,5%, come le caparre confirmatorie, in linea con l’imposta definitiva e con l’orientamento consolidato della giurisprudenza. L’obiettivo è semplificare il sistema ed evitare successive richieste di rimborso. 

 

Viene inoltre chiarita la disciplina applicabile agli atti di cessione di cubatura e di altri diritti edificatori: la riforma li ricomprende tra gli atti soggetti a imposta proporzionale di registro al 3%, recependo quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 16080/2021. 

Per quanto riguarda la cessione d’azienda, l’Agenzia ribadisce che non si tratta di una novità sostanziale, ma della formalizzazione normativa di prassi già consolidate. In assenza di una distinta valorizzazione dei beni aziendali, si applicherà l’aliquota più elevata prevista per gli stessi; se invece l’atto (o i suoi allegati) contiene una precisa ripartizione del corrispettivo, si applicheranno le singole aliquote ai beni componenti l’azienda, tra cui lo 0,5% ai crediti. Anche le passività vanno imputate proporzionalmente al valore dei beni, e non secondo un legame diretto con specifici elementi dell’attivo. 

 

Un ulteriore intervento innovativo riguarda l’aggiornamento delle intestazioni catastali. A partire dal 1° gennaio 2025, in caso di decesso di una persona fisica titolare di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione), l’aggiornamento verrà effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di imposte o oneri, sulla base delle comunicazioni ricevute dall’Anagrafe Tributaria. Tale aggiornamento si applica anche ai diritti già estinti ma non ancora allineati catastalmente.  

 

Fa eccezione il caso in cui dal decesso derivi un diritto di accrescimento a favore di altri contitolari: in tal caso, saranno questi ultimi a dover presentare una domanda di voltura entro un anno, sempre in esenzione da tributi.