Analisi delle Esportazioni: Uno Sguardo Approfondito

L’operazione di esportazione è un processo che implica il movimento di merci al di fuori del territorio dell’Unione Europea.

Le cessioni all’esportazione per le quali è prevista la prova del trasporto / spedizione dei beni al di fuori dell’Unione europea sono quelle previste dall’articolo 8, comma 1, lettera a), b) e b-bis) D.P.R. 633/1972, che – di regola – si considerano non imponibili ai fini Iva se ricorrono i seguenti requisiti:

  • costituzione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene
  • trasporto / spedizione del bene al di fuori del territorio comunitario a cura o a nome del cedente (articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero a cura o a nome del cessionario non residente (articolo 8, comma 1, lettera b). Se l’onere del trasporto ricade sul cessionario non residente ulteriore requisito per beneficiare della non imponibilità è che la merce esca dalla Comunità Economica Europea entro 90 giorni dalla consegna.

Le esportazioni si possono distinguere tra:

  • esportazioni dirette (art. 8 Comma 1 lettera a – DPR 633/72)
  • cessioni ad esportatori non residenti (art. 8 comma 1 lettera b) – DPR 633/72)

Esportazioni dirette (art. 8 Comma 1 lettera a – DPR 633/72)

Nel contesto delle esportazioni dirette, i due attori chiave sono il cedente italiano, intestatario della bolletta doganale ed il cessionario extracomunitario.

Un importante sviluppo in questo ambito è stato l’introduzione del sistema ECS (Export Control System) mediante il Regolamento CE 1875/2006. Uno degli elementi fondamentali per attestare l’esportazione diretta è il Documento di Accompagnamento all’Esportazione (DAE), nel quale è riportato il codice MRN (Movement Reference Number).

Il DAE viene emesso dalla dogana di partenza, destinato allo spedizioniere o direttamente all’esportatore, e accompagna la merce durante il suo percorso fino alla dogana di uscita dall’Unione Europea.

All’uscita della merce dalla Comunità Europea, un messaggio elettronico contenente i cosiddetti “risultati di uscita” viene trasmesso dalla dogana di uscita alla dogana di partenza attraverso il sistema informativo doganale nazionale (AIDA). Questo messaggio viene inviato entro il giorno lavorativo successivo alla partenza delle merci dal territorio doganale comunitario, salvo eccezioni dovute a circostanze particolari e costituisce la prova definitiva dell’avvenuta esportazione.

Successivamente, l’esportatore ha la possibilità di verificare l’uscita delle merci consultando la sezione “Servizi online – Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)” sul sito web dell’Agenzia delle Dogane.

Cessioni ad esportatori non residenti (art. 8 comma 1 lettera b) – DPR 633/72)

Nel contesto delle cessioni all’esportazione sono coinvolte due figure centrali: il cedente con sede in Italia e il cessionario non residente.

Dal punto di vista doganale, quando il cessionario che gestisce l’esportazione è un soggetto extracomunitario, la bolletta doganale è intestata al cedente italiano, e l’intera procedura doganale deve essere eseguita in territorio italiano.

 

Di solito, il cedente mette a disposizione la merce presso i propri locali per il cliente, mentre tutti gli altri aspetti, inclusi quelli relativi alla procedura doganale di esportazione, rientrano nelle responsabilità del cessionario.

Sul versante fiscale, per quanto riguarda queste cessioni all’esportazione, l’articolo 8, comma 1, lettera b) del D.P.R. 633/1972 richiede la vidimazione da parte dell’Ufficio doganale o dell’Ufficio postale su una copia della fattura.

Nonostante l’introduzione del sistema informatico di controllo delle esportazioni ECS, la prova dell’esportazione continua a basarsi su una copia della fattura con il timbro apposto dalla dogana di uscita.

Secondo l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, il Documento di Accompagnamento all’Esportazione (DAE), dotato del “visto uscire”, rimane in possesso del cessionario non residente responsabile dell’esportazione. Di conseguenza, il cedente italiano potrebbe trovarsi nell’impossibilità di dimostrare l’effettiva esportazione.