Dichiarazione dei Redditi 2024: scadenze per saldo e primo acconto

La dichiarazione dei redditi per il 2024 segna l’inizio della stagione dei versamenti per dipendenti, pensionati e titolari di partita IVA, che devono saldare le imposte del 2023 e versare il primo acconto per l’anno in corso. La prima data importante da segnare è il 1° luglio 2024.

 

Seguirà la scadenza del 31 luglio 2024, che riguarda sia i dipendenti e pensionati che scelgono di pagare con una maggiorazione dello 0,40%, sia i titolari di partita IVA beneficiari della proroga per l’avvio del concordato preventivo biennale. Come riepilogato dall’Agenzia delle Entrate, le scadenze per il saldo 2023 e il primo acconto 2024 delle imposte sui redditi sono: – 1° luglio 2024: per dipendenti e pensionati (poiché il 30 giugno cade di domenica). – 31 luglio 2024: per titolari di partita IVA che esercitano attività economiche soggette agli ISA e dichiarano ricavi o compensi entro i limiti stabiliti, compresi i forfettari, chi applica il regime di vantaggio, e i soci di società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 e 116 del TUIR. Chi paga entro il 1° luglio può beneficiare di un termine aggiuntivo di 30 giorni, fino al 31 luglio 2024, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Resta da chiarire se questa proroga con maggiorazione sarà disponibile anche per le partite IVA che pagano entro il 31 luglio. Nuove Scadenze per la Rateizzazione Il Decreto Semplificazione Adempimenti (decreto legislativo n. 1/2024) ha modificato le disposizioni per la rateizzazione: – Secondo acconto: Il termine per la rateizzazione è differito dal 30 novembre al 16 dicembre. – Pagamento delle rate: Una nuova scadenza unica al 16 di ogni mese per le rate successive alla prima, uniformando le scadenze per partite IVA, dipendenti e pensionati. La circolare n. 9/E/2024 specifica le modalità per la rateizzazione dei versamenti:

– Il contribuente determina il numero di rate, non superiore al numero di mesi tra la scadenza e il 16 dicembre. – L’importo complessivo dovuto è suddiviso in base al numero di rate scelte. – La prima rata è versata senza interessi alle scadenze previste dall’art. 17 del DPR n. 435/2001. Le successive rate, maggiorate degli interessi, devono essere versate entro il 16 di ogni mese fino al 16 dicembre. Queste disposizioni mirano a semplificare e unificare le scadenze per tutti i contribuenti, facilitando la gestione dei pagamenti.