Erogazioni liberali a beneficio di una Onlus: normativa fiscale e implicazioni

Le erogazioni liberali rappresentano un’importante forma di sostegno che le società possono offrire agli enti del Terzo Settore (ETS), tra cui le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). Tale pratica, oltre a rispecchiare un nobile intento di solidarietà e responsabilità sociale, è disciplinata da un quadro normativo dettagliato che merita una attenta analisi.Analizziamo il caso di una Società che decide di acquistare un pullman e donarlo ad una Onlus; l’acquisto del pullman viene effettuato con fine immediato della donazione. Tale fattispecie solleva questioni rilevanti in materia fiscale, specie riguardo alle deduzioni e detrazioni applicabili. In conformità con le disposizioni legislative, la deducibilità delle erogazioni liberali è regolata dall’articolo 83 del Codice del Terzo Settore (CTS), modificato dal DL 21 giugno 2022, n. 73 (decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Secondo il suddetto articolo, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (Runts) possono essere dedotte dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità. L’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.

 

Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. Pertanto, ai fini della determinazione dell’ammontare della deduzione, in caso di donazione di beni strumentali, l’ammontare della deduzione è determinato facendo riferimento al residuo valore fiscale del bene mentre nelle altre ipotesi in base al valore normale. Sulla base della disposizione sopra riportata, l’agevolazione si applica in relazione alle erogazioni effettuate nei riguardi degli ETS richiamati dall’articolo 82, comma 1, del CTS, ovvero nei riguardi di tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. A decorrere dal 23 novembre 2021, data di avvio dell’operatività del RUNTS, disposta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, la disposizione prevista dall’articolo 83 si applica, anche alle Onlus, oltre che alle erogazioni effettuate a beneficio degli ETS di cui al comma 1 dell’articolo 82 del CTS.In merito al trattamento fiscale IVA delle cessioni gratuite, si osserva una distinzione tra diverse ipotesi, ognuna trattata in modo diverso nel decreto IVA. La situazione in esame rientra nell’articolo 10 del DPR 633/72, numeri 11 e 12, che esenta da imposta le cessioni gratuite di beni effettuate verso enti pubblici, associazioni, ONLUS e popolazioni colpite da calamità naturali. Con ciò delineato, si conclude che le erogazioni liberali possono essere effettuate in natura e le cessioni gratuite saranno esenti da IVA, conformemente alla normativa vigente. Tale quadro normativo fornisce una base solida per l’azione di solidarietà delle società verso le ONLUS e altri enti del Terzo Settore, promuovendo al contempo il benessere sociale e la responsabilità aziendale