Fringe benefit: soglia elevata a 1.000 e 2.000 euro confermata anche per il 2026

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un innalzamento significativo della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, misura che resta pienamente confermata anche per il 2026, senza modifiche da parte della Legge di Bilancio 2026. 

L’articolo 1, commi 390 e 391, della L. n. 207/2024 ha infatti previsto, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, un incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit: 

  • fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti; 
  • fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. 

La L. n. 199/2025 non è intervenuta su tale disciplina, confermandone integralmente l’applicazione anche per il 2026. 

Il regime ordinario e la deroga temporanea 

In via ordinaria, l’articolo 51, comma 3, del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati entro il limite complessivo di 258,23 euro. 
Qualora tale limite venga superato, l’intero valore dei beni e servizi erogati concorre a formare il reddito imponibile. 

In deroga a tale previsione, l’articolo 1, comma 390, primo periodo, della Legge 207/2024 dispone che, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro: 

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti; 
  • le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; 
  • le spese per la locazione dell’abitazione principale; 
  • gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. 
La soglia maggiorata per i lavoratori con figli 

Il successivo comma 391 della medesima legge prevede che il limite di 1.000 euro sia elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi: 

  • i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti; 
  • i figli adottivi, affiliati o affidati; 
  • i figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. 

Pertanto, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la soglia di esenzione risulta: 

  • pari a 1.000 euro per tutti i dipendenti; 
  • pari a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. 

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/2025, ha chiarito che il limite maggiorato si applica anche tenendo conto, per ragioni logico-sistematiche, dei figli conviventi del coniuge deceduto, ampliando ulteriormente l’ambito soggettivo della disposizione. 

Ambito oggettivo e superamento del limite 

La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre ampliato l’ambito oggettivo dei fringe benefit agevolabili, includendo espressamente, oltre ai beni e servizi, anche le somme erogate o rimborsate per: 

  • utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas); 
  • spese di locazione dell’abitazione principale; 
  • interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. 

L’incremento del limite opera in deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, ma resta fermo il principio secondo cui, qualora il valore complessivo dei beni, dei servizi e dei rimborsi superi la soglia prevista, l’intero importo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. 

A titolo esemplificativo, qualora nel periodo d’imposta 2026 un lavoratore senza figli a carico percepisca fringe benefit per un valore complessivo pari a 1.300 euro, l’intero importo risulterà imponibile, e non soltanto la parte eccedente il limite di 1.000 euro. 

Ai fini dell’applicazione dell’incremento della soglia, i datori di lavoro sono tenuti a fornire apposita informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti. 

Con riferimento ai lavoratori con figli, l’applicazione del limite maggiorato a 2.000 euro è subordinata alla dichiarazione del dipendente attestante il diritto al beneficio, con indicazione del codice fiscale dei figli. 

 

Fringe benefit: soglie rafforzate confermate anche per il 2026 

La disciplina sui fringe benefit è confermata anche per il 2026, con soglie di non imponibilità innalzate: 

  • fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti; 
  • fino a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. 

Il regime, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e non modificato dalla Legge di Bilancio 2026, opera in deroga all’articolo 51 del TUIR per il triennio 2025–2027, ampliando anche l’ambito dei benefit agevolabili (utenze domestiche, locazione e interessi sul mutuo dell’abitazione principale). 

Nel contributo analizziamo: 

  • il quadro normativo applicabile; 
  • le differenze tra regime ordinario e deroga temporanea; 
  • l’ambito soggettivo e oggettivo dei fringe benefit; 
  • gli effetti fiscali in caso di superamento delle soglie; 
  • gli adempimenti richiesti a datori di lavoro e dipendenti. 

Approfondimento completo nell’articolo.