GRI 102: il nuovo standard sul cambiamento climatico in vigore dal 2027

Con decorrenza dal 1° gennaio 2027, entrerà in vigore il nuovo standard GRI 102 – Climate Change, che ridefinisce in modo strutturale gli obblighi informativi delle imprese in materia di impatti climatici. L’obiettivo è ambizioso: integrare in modo sostanziale il cambiamento climatico nelle strategie aziendali, superando una rendicontazione meramente formale e proiettando le imprese verso un approccio integrato alla transizione ecologica. 

Le 10 disclosure chiave richieste dal GRI 102 

Il nuovo standard prevede dieci disclosure obbligatorie, articolate lungo l’intero ciclo della gestione climatica, dalle emissioni alle strategie di adattamento, dalla giusta transizione ai meccanismi compensativi. 

1. Transition Plan for Climate Change Mitigation

L’impresa deve dichiarare se dispone di un piano credibile di decarbonizzazione, con obiettivi, tempistiche, ambiti applicativi e integrazione nella strategia aziendale. Sono esclusi piani generici o privi di basi tecniche. 

2. Climate Change Adaptation Plan

È richiesto di rendicontare gli impatti fisici del cambiamento climatico (attuali o attesi), le misure adottate e il sistema di monitoraggio dell’efficacia. 

3. Just Transition

Viene introdotto il principio di giusta transizione, imponendo la descrizione degli impatti sociali su lavoratori e comunità, il dialogo con gli stakeholder e le azioni per mitigare le disuguaglianze. 

4. GHG Emissions Reduction Targets and Progress

Le imprese devono indicare gli obiettivi climatici di riduzione delle emissioni (assoluti o relativi), l’orizzonte temporale e i progressi ottenuti, specificando se i target sono allineati al limite di 1.5°C e/o validati da SBTi. 

5. Scope 1 GHG Emissions

Rendicontazione delle emissioni dirette da fonti sotto controllo aziendale (es. stabilimenti, flotte, combustibili). 

6. Scope 2 GHG Emissions

Emissioni indirette da energia acquistata (elettricità, calore, vapore), con obbligo di dichiarare il metodo di calcolo (location-based o market-based). 

7. Scope 3 GHG Emissions

Rendicontazione delle emissioni indirette lungo la value chain (fornitori, trasporti, uso/fine vita prodotti), con specificazione di fonti, categorie e metodi di stima. 

8. GHG Emissions Intensity

Indicatore di intensità emissiva rapportato alla produzione (es. tCO₂/unità prodotta o €/fatturato), utile per monitorare l’efficienza climatica. 

9. GHG Removals in the Value Chain

Le imprese devono dichiarare le rimozioni di gas serra (es. forestazione, biochar, DAC), con indicazione di quantità, durata dello stoccaggio e standard utilizzati. 

 

10. Carbon Credits

Se utilizzati, i crediti di carbonio devono essere rendicontati dettagliatamente, specificando quantità, origine, tipologia (removal vs avoidance) e criteri di integrazione nella strategia climatica. 

Prossimi adempimenti e vantaggi competitivi 

Sebbene l’obbligo entri in vigore nel 2027, è fortemente raccomandata una preparazione anticipata, per allineare i processi di raccolta dati, definire obiettivi climatici credibili e adottare strumenti di monitoraggio integrato. 

L’adozione tempestiva del GRI 102 rappresenta una leva strategica per: 

  • migliorare la trasparenza verso stakeholder e investitori; 
  • rafforzare la governance climatica; 
  • prevenire il rischio di greenwashing e allinearsi agli standard internazionali (GRI, CSRD, SBTi).