Holding “statica”: i rischi di abuso del diritto in caso di mancata distribuzione degli utili
Le holding “statiche”, intese come società di capitali unipersonali prive di un’organizzazione aziendale attiva e dedicate esclusivamente alla detenzione di partecipazioni, costituiscono una struttura pienamente legittima. Ugualmente legittimi, purché di natura temporanea, sono i vantaggi fiscali che da essa derivano, tra cui:
- la tassazione dei dividendi in capo alla holding, ai sensi dell’art. 89 del TUIR, nella misura dell’1,2% (cioè IRES al 24% sul 5% del dividendo imponibile), in luogo del 26% applicabile alla persona fisica;
- l’applicazione del regime di participation exemption previsto dall’art. 87 del TUIR, che consente l’esenzione del 95% delle plusvalenze da cessione, con imposizione effettiva pari anch’essa all’1,2%.
Questi benefici si fondano sul principio secondo cui la tassazione piena viene rinviata al percettore finale – ossia il socio persona fisica – e la holding costituisce solo un anello intermedio nella catena partecipativa.
Il quadro cambia radicalmente in assenza di valide ragioni extrafiscali e in presenza di un differimento sine die della distribuzione degli utili da parte della holding al socio persona fisica. In tali casi, il vantaggio fiscale originariamente legittimo può essere riqualificato come indebito, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
L’Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025, in materia di abuso del diritto, ha esplicitamente incluso tra le condotte elusive anche i differimenti di tassazione non meramente temporanei, cioè non giustificati da finalità economiche sostanziali.
I principali profili di rischio
Il rischio di contestazione è particolarmente elevato quando:
- gli utili non vengono reinvestiti in partecipazioni, aziende o altri asset produttivi (anche in logica di gestione patrimoniale);
- le risorse vengono semplicemente parcheggiate in strumenti finanziari o assicurativi che potrebbero essere sottoscritti direttamente dal socio persona fisica;
- i fondi non distribuiti sono utilizzati per concedere finanziamenti al socio o per acquistare beni mobili o immobili destinati al suo godimento personale.
In tali casi, oltre al disconoscimento del vantaggio fiscale per abuso del diritto, si può configurare una fattispecie di interposizione fittizia, ai sensi dell’art. 37, co. 3, del DPR 600/1973, con potenziali implicazioni anche sul piano penale.
Il mantenimento di una holding statica non operativa, priva di reinvestimenti e di una pianificazione economica documentabile, può determinare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, specialmente in sede di accertamento antielusivo.
È pertanto opportuno valutare con attenzione le scelte di gestione degli utili e adottare documentazione coerente con l’oggetto sociale, a supporto di eventuali ragioni extrafiscali. Solo così è possibile preservare la legittimità dello schema partecipativo e la sostenibilità del vantaggio fiscale nel tempo.