Patto di famiglia valido anche se i figli sono già soci dell’impresa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4376 del 2026, ha fornito un chiarimento rilevante in materia di patto di famiglia, lo strumento giuridico utilizzato per pianificare in modo ordinato il passaggio generazionale delle imprese familiari.
Secondo la Corte, un accordo può qualificarsi come patto di famiglia anche quando i figli dell’imprenditore sono già soci della società oggetto del trasferimento. Non è quindi la situazione societaria preesistente a essere decisiva, ma la finalità concreta dell’operazione, ossia garantire la continuità dell’attività imprenditoriale attraverso il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni a uno o più discendenti.
Il patto di famiglia è disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti del Codice civile ed è stato introdotto proprio per facilitare il passaggio generazionale nelle imprese familiari.
Attraverso questo contratto l’imprenditore può trasferire in anticipo l’azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più discendenti, evitando che la successione ereditaria produca frammentazioni della proprietà o conflitti tra gli eredi.
Per garantire stabilità all’operazione, la legge richiede alcune condizioni essenziali:
- la partecipazione al contratto del coniuge e dei legittimari;
- la previsione di compensazioni a favore dei legittimari non assegnatari, salvo rinuncia;
- la forma dell’atto pubblico.
La vicenda riguardava una famiglia proprietaria di due società. Attraverso un accordo familiare era stato stabilito di attribuire una società a uno dei figli e l’altra agli altri fratelli, accompagnando l’operazione con una serie di compensazioni patrimoniali.
Tra queste figuravano:
- donazioni effettuate dai genitori;
- trasferimenti di beni realizzati tramite una scissione societaria asimmetrica;
- il riconoscimento ai genitori di un diritto di abitazione e di una rendita vitalizia.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’operazione non potesse essere qualificata come patto di famiglia, poiché i figli erano già soci delle società coinvolte.
La Cassazione ha invece adottato un approccio diverso, chiarendo che la presenza dei figli nella compagine sociale prima dell’accordo non esclude la configurabilità del patto di famiglia.
L’imprenditore, infatti, può trasferire anche solo una parte delle partecipazioni di cui è titolare, e il fatto che i discendenti possiedono già quote societarie non impedisce che l’operazione sia finalizzata a organizzare il passaggio generazionale.
Secondo la Corte, il giudice deve quindi verificare lo scopo effettivo dell’accordo: se l’operazione è strutturata per assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i discendenti, può essere qualificata come patto di famiglia.
La decisione conferma un principio ormai consolidato: il patto di famiglia deve essere valutato in base alla sua funzione economica e organizzativa, cioè la stabilizzazione della governance e la continuità dell’impresa.
Per le imprese familiari si tratta di un chiarimento importante, perché dimostra come questo strumento possa essere utilizzato anche in contesti societari già articolati, nei quali i figli partecipano già alla proprietà o alla gestione dell’azienda.
Ciò che rileva, in definitiva, è che l’accordo sia strutturato per organizzare in modo consapevole il passaggio generazionale, prevenendo conflitti tra eredi e garantendo la continuità dell’attività imprenditoriale.
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