Perdite su crediti: deducibilità ammessa anche negli esercizi precedenti al 2015
La disciplina fiscale in materia di perdite su crediti continua a essere oggetto di chiarimenti, soprattutto con riferimento alla competenza temporale della deduzione nei casi di crediti di modesta entità e di crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati.
L’articolo 101, comma 5-bis, del TUIR – introdotto dall’articolo 13, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 147/2015 – prevede che la perdita su crediti sia deducibile nel periodo di imputazione a bilancio, anche qualora tale imputazione avvenga in un esercizio successivo rispetto a quello in cui:
- sussistono gli elementi certi e precisi; oppure
- il debitore risulta assoggettato a procedura concorsuale.
Ai fini della norma, si considerano crediti di modesta entità quelli di importo non superiore a:
- 2.500 euro, oppure
- 5.000 euro per le imprese con volume d’affari o ricavi pari o superiori a 100 milioni di euro.
Resta fermo che la deduzione non è più ammessa qualora l’imputazione contabile della perdita avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo una corretta applicazione dei principi contabili, il credito avrebbe dovuto essere cancellato dal bilancio.
Il nodo interpretativo per i periodi anteriori al 2015
L’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 147/2015 stabilisce che tali criteri di imputazione temporale trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015. Questa disposizione ha però lasciato aperta, per lungo tempo, la questione relativa alla deducibilità delle perdite su crediti maturate fino al 2014, oggi rilevante soprattutto nei contenziosi ancora pendenti.
In particolare, il dubbio riguardava se la deduzione dovesse avvenire obbligatoriamente nell’esercizio di apertura della procedura concorsuale, oppure se tale evento rappresentasse soltanto il momento iniziale a partire dal quale la perdita poteva essere dedotta.
Già prima del 2015, l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che la perdita fosse deducibile anche in esercizi successivi all’apertura della procedura, valorizzando il tenore letterale dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, che individua l’assoggettamento alla procedura concorsuale “dalla data” del relativo provvedimento.
In linea con tale interpretazione, anche l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/2013, aveva chiarito che, una volta aperta la procedura, l’esercizio di deduzione della perdita doveva essere individuato secondo le ordinarie regole di competenza.
La svolta della Cassazione: natura interpretativa della norma
Un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione – avviato con l’ordinanza n. 15218/2021 e ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 32289/2025 – ha attribuito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 147/2015 natura interpretativa.
Secondo i giudici di legittimità, anche per i periodi d’imposta anteriori al 2015, la perdita su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali è deducibile nel periodo di imputazione a bilancio, all’interno di una “finestra temporale” che va:
- dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (o di avvio della procedura);
- fino all’esercizio in cui, in base ai principi contabili, si rende necessaria la cancellazione del credito dal bilancio.
Questa lettura trova ulteriore conferma nell’articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 147/2015, che chiarisce come le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli verso debitori in procedura concorsuale, eventualmente non dedotte nei periodi originari, siano comunque deducibili nell’esercizio di cancellazione del credito.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che sarebbe irragionevole e penalizzante limitare l’applicazione di tale regime ai soli casi in cui la perdita sia stata preceduta da una svalutazione contabile, escludendo invece le ipotesi di immediata rilevazione della perdita.
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale ormai stabile, la questione della competenza temporale delle perdite su crediti può considerarsi definitivamente chiarita, anche con riferimento ai periodi d’imposta anteriori al 2015, offrendo maggiore certezza agli operatori economici e riducendo il rischio di contestazioni in sede di controllo.