Requisiti per l’estensione del regime speciale dei lavoratori impatriati

Il regime fiscale speciale dei lavoratori impatriati (articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015) rappresenta un regime temporaneo di tassazione agevolata, concesso ai lavoratori che decidono di stabilire la loro residenza in Italia conformemente all’articolo 2 del TUIR.

Esso trova applicazione qualora ricorrano le seguenti due condizioni:

  1. a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedervi per almeno due anni;
  2. b) l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Nel caso in cui i contribuenti soddisfino le condizioni sopra indicate, durante il periodo di imposta in cui avviene il trasferimento di residenza e nei successivi quattro anni, i redditi derivanti da lavoro dipendente (o assimilato) e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo solo fino al 30% del loro importo, oppure fino al 10% se la residenza viene stabilita in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

È importante evidenziare che, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per beneficiare del regime agevolato in questione, è possibile richiedere l’estensione dei benefici per altri cinque periodi di imposta.

Infatti, il comma 3-bis dell’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 (inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del D.L. 34/2019) ha stabilito che, come presupposto per richiedere l’ampliamento dei periodi di imposta agevolabili (quindi per ulteriori 5 anni, come accennato), devono essere soddisfatte le seguenti due condizioni:

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico, incluso il figlio affidato in via preadottiva.
  • diventare proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento).

Con riferimento specifico a quest’ultima condizione, è inoltre previsto che l’unità immobiliare sopra menzionata possa essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in forma di comproprietà.

Inoltre, è importante precisare che la modifica normativa non impone che tale unità immobiliare sia l’abitazione principale del richiedente che desidera beneficiare del regime speciale di cui all’articolo 16 menzionato. Inoltre, non è stabilito che possedere già un’altra proprietà immobiliare di tipo residenziale sul territorio dello Stato costituisca un impedimento all’estensione dell’agevolazione.

È opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’estensione del regime speciale dei lavoratori impatriati mediante la circolare 33/E/2020.

Tra le altre disposizioni, il suddetto documento di prassi ha specificato che l’acquisto dell’unità immobiliare deve avvenire entro i primi cinque periodi di imposta in cui si fruisce del regime speciale e deve essere mantenuta per l’intero periodo agevolato.

Inoltre, è stato chiarito che l’estensione dei benefici non è applicabile nel caso in cui venga acquistata solo la nuda proprietà o il diritto di usufrutto. Allo stesso modo, non si ha diritto all’estensione del beneficio se, nel periodo compreso tra l’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e i quattro anni successivi, si stipula soltanto un contratto preliminare di compravendita. Ad esempio, se un cittadino trasferisce la residenza nel 2020 e sottoscrive un contratto preliminare di acquisto nel 2024, non avrà diritto all’estensione del beneficio se stipula l’atto di compravendita nel 2025.

Da ultimo occorre precisare che per tutto il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.