Si trasforma la società che trasferisce la sede statutaria all’estero
Con la circolare n. 16/2023 Assonime analizza la nuova disciplina delle operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni e scissioni) transfrontaliere, introdotta nel nostro ordinamento dal DLgs. 19/2023, attuativo della direttiva 2019/2121/Ue, con lo scopo di armonizzare le normative dei diversi Paesi europei coniugando il principio di “libertà di stabilimento” con la necessità di tutelare gli interessi dei soggetti (soci, creditori e lavoratori) sui quali tali operazioni incidono.
La trasformazione transfrontaliera è un’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, muta il tipo in cui è iscritta nello Stato membro di partenza in uno dei tipi dello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale (articolo 86-ter della direttiva 2019/2121/Ue).
La disciplina dettata dal DLgs. 19/2023, tuttavia, sembrerebbe ora escludere la possibilità, in precedenza riconosciuta dalla prassi e dalla giurisprudenza, di trasferire la sede statutaria della società all’estero senza mutarne la disciplina legale (come già ipotizzato in “In Gazzetta il decreto sulle operazioni straordinarie transfrontaliere” dell’8 marzo 2023).
Il nuovo articolo 2510-bis c.c., introdotto dall’articolo 51 comma 4 del DLgs. 19/2023, dispone, infatti, che il trasferimento all’estero della sede statutaria sia “posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale” e ciò implica necessariamente il mutamento della legge applicabile. Ne consegue, secondo Assonime, l’inammissibilità del trasferimento della sede statutaria all’estero con mantenimento della legge del Paese di origine.
Questa interpretazione sembra essere confermata anche dalla disciplina transitoria dell’articolo 56 comma 2 del DLgs. 19/2023, che stabilisce che le società che hanno trasferito la sede statutaria all’estero entro il 22 marzo scorso, mantenendo l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, continueranno ad essere disciplinate dalla legge italiana e la loro sede sarà considerata presso tale Registro. Questo lascia intendere che, invece, i trasferimenti di sede all’estero avvenuti dopo quella data comportino necessariamente il cambiamento della legge applicabile.
L’articolo 2510-bis c.c., osserva ancora la circolare, fa tuttavia riferimento alla sola sede statutaria, con la conseguenza che sembrerebbe ancora possibile il trasferimento all’estero della sede effettiva senza ricorrere necessariamente al procedimento della trasformazione transfrontaliera o internazionale e senza che ciò comporti il mutamento della lex societatis, ferma restando la necessità di valutare il criterio di collegamento adottato, per determinare la legge applicabile, dallo Stato di destinazione della sede effettiva.
Per quanto riguarda la scissione transfrontaliera, si osserva che il richiamo alla disciplina della “scissione domestica” operato dal DLgs. 19/2023 implica che tale operazione può includere anche le scissioni con assegnazione di beni a società preesistenti e le cosiddette “scissioni asimmetriche”.
In quest’ultimo caso, tuttavia, si verificherebbe una deroga alla disciplina “domestica” in termini di maggioranze richieste per l’approvazione dell’operazione da parte dei soci. Infatti, mentre la scissione asimmetrica “domestica” richiede il consenso unanime dei soci, la scissione transfrontaliera può essere approvata con le maggioranze previste dall’articolo 24 del DLgs. 19/2023, anche se i soci della società scissa che non hanno approvato l’operazione hanno il diritto di far vendere le loro partecipazioni a un “prezzo equo”.
Per quanto riguarda la fase “preparatoria” delle operazioni in questione, è importante notare che le relazioni informative destinate ai lavoratori e le relazioni degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio e del valore di liquidazione in caso di recesso, possono essere considerate rinunciabili con il consenso unanime dei lavoratori, dei soci (e dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea).