Antigua e Barbuda esce dalla black list UE: aggiornamenti e implicazioni fiscali

Il Consiglio Ecofin dell’8 ottobre 2024 ha ufficialmente rimosso Antigua e Barbuda dalla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali dell’Unione Europea.

L’aggiornamento della “black list” include attualmente 11 giurisdizioni: Samoa americane, Anguilla, Figi, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini americane e Vanuatu. Questi Stati non sono ancora conformi agli standard fiscali internazionali previsti dall’UE.

Il percorso di Antigua e Barbuda

Antigua e Barbuda era stata inclusa nella black list nell’ottobre 2023 a causa di una valutazione negativa del Forum Globale dell’OCSE riguardo lo scambio di informazioni su richiesta. Tuttavia, il paese ha recentemente apportato delle modifiche alle proprie normative fiscali, che hanno convinto l’OCSE a concedere una revisione supplementare. Questa valutazione è prevista per il futuro, e nel frattempo il paese è stato trasferito nell’allegato II dell’UE, comunemente noto come “lista grigia”. Questa lista include le giurisdizioni che stanno collaborando e che sono in fase di adeguamento per conformarsi agli standard internazionali.

Progressi di altre giurisdizioni

Il Consiglio Ecofin ha anche riconosciuto i progressi di altre due giurisdizioni, Figi e Palau, che stanno facendo passi promettenti verso il rispetto dei criteri richiesti. Parallelamente, Armenia e Malesia, che hanno modificato i propri regimi fiscali dannosi, sono state rimosse dall’allegato II, confermando il loro impegno per un’adeguata conformità fiscale.

Implicazioni per le aziende italiane

Per le imprese italiane che intrattengono relazioni economiche con giurisdizioni presenti nella black list, rimangono valide le disposizioni fiscali previste dall’articolo 110, commi 9-bis e 9-quinquies del TUIR. Le spese sostenute da aziende italiane in queste giurisdizioni possono essere dedotte “tout court” se non eccedono il valore normale. Tuttavia, per la parte eccedente, è necessaria la prova dell’effettivo interesse economico dell’operazione.

La mancata indicazione di tali costi nella dichiarazione dei redditi comporta l’applicazione di sanzioni, con un’aliquota del 10% dell’importo complessivo delle spese non dichiarate, entro un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro. In caso di indeducibilità dei costi, oltre alla sanzione del 10%, viene applicata una sanzione per infedele dichiarazione, che può arrivare al 70% dell’imposta maggiorata dovuta, con un minimo di 150 euro.

Prossimi aggiornamenti

Il prossimo aggiornamento della lista delle giurisdizioni non cooperative è previsto per febbraio 2025, momento in cui sarà rivalutata anche la posizione di Antigua e Barbuda. Nel frattempo, il Vietnam ha ottenuto più tempo per conformarsi agli obblighi di rendicontazione paese per paese, e anch’esso sarà rivalutato nella prossima revisione.