Rivalutazione al 18% anche per beni in comunione

Dal 1° gennaio 2025, la legge di bilancio ha reso strutturale la possibilità di rideterminare il costo fiscale di partecipazioni (quotate e non) e terreni (sia agricoli che edificabili), ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR. Il riferimento normativo è agli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, che permettono l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 18%, da versare entro il 30 novembre di ciascun anno. 

A chi si rivolge l’agevolazione? 

Possono accedere alla rivalutazione: 

  • persone fisiche, 
  • società semplici, 
  • enti non commerciali, 
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, 

che possiedono partecipazioni o terreni alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

Un caso particolare riguarda le partecipazioni cadute in successione, non ancora divise tra gli eredi alla data del 1° gennaio 2025. Secondo le regole civilistiche, ogni coerede che ha accettato l’eredità acquisisce pro quota la titolarità dei beni ereditati, ma in regime di comunione, fino a divisione avvenuta. 

Tuttavia, dal punto di vista fiscale, ciascun erede è considerato titolare della propria quota di comproprietà, anche se la partecipazione o il terreno restano formalmente indivisi. Questo è quanto chiarito già dalla circolare n. 16/9/674 del 1985, e ribadito anche per il regime di comunione legale tra coniugi. 

Dunque, anche in assenza di divisione materiale, ogni erede può procedere con la rivalutazione della propria quota ideale. 

L’efficacia dell’operazione è legata al versamento dell’imposta. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 81 del 6 novembre 2002, in caso di comproprietà di terreni, ciascun titolare deve versare la propria quota dell’imposta sostitutiva, riferita alla rispettiva quota di proprietà. 

Ma c’è di più: la giurisprudenza ha consolidato l’idea che l’efficacia della rivalutazione dipenda dalla somma complessivamente versata, non da chi la esegue materialmente. In altri termini, se un solo comproprietario provvede al versamento dell’intera imposta, la rivalutazione può estendersi anche agli altri contitolari. 

In caso di comunione ereditaria o legale, il pagamento dell’intera imposta da parte anche di un solo soggetto è sufficiente per perfezionare la rivalutazione a favore di tutti i comproprietari.