Donazioni di aziende e partecipazioni: esenzione confermata, ma con vincolo quinquennale obbligatorio

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990, introdotta dal D.Lgs. 139/2024. La norma disciplina l’esenzione dall’imposta di donazione per: 

  • le donazioni di aziende e rami d’azienda; 
  • le donazioni di partecipazioni in società di persone; 
  • le donazioni di partecipazioni in società di capitali che comportano il trasferimento del controllo (o l’integrazione del controllo già esistente). 

Si tratta di una misura molto rilevante nella pianificazione successoria e nella continuità d’impresa, ma l’esenzione è concessa solo se vengono rispettate precise condizioni sostanziali per i cinque anni successivi alla donazione. 

Vediamo cosa cambia. 

  1. Le condizioni per mantenere l’esenzione: cosa dicono le nuove regole

La riformulazione del comma 4-ter ha chiarito in modo puntuale quali condizioni devono essere rispettate in base all’oggetto della donazione: 

  • Se l’oggetto è un’azienda o un ramo d’azienda: Il beneficiario deve proseguire l’attività d’impresa per almeno 5 anni dalla data della donazione. 
  • Se l’oggetto sono quote o azioni di società di capitali: Il beneficiario deve mantenere il controllo della società (di diritto) per almeno 5 anni dalla donazione. 
  • Se l’oggetto sono partecipazioni in società di persone: È sufficiente che il beneficiario mantenga la titolarità della quota ricevuta — anche se di minoranza — per 5 anni. 

Questa distinzione è la novità più rilevante: la versione precedente della norma era più sintetica e meno chiara, mentre oggi il legislatore ha correttamente differenziato i tre casi, allineando la condizione ai diversi modelli societari. 

  1. L’impegno quinquennale deve essere dichiarato nell’atto

Il comma 4-ter prevede espressamente che: 

L’impegno a rispettare la condizione quinquennale deve essere dichiarato nel rogito 
– sia esso un atto di donazione o un patto di famiglia. 

Senza questa dichiarazione formale, l’esenzione non può essere applicata. 

  1. Se la condizione non è rispettata: imposta, sanzioni e interessi

Il mancato rispetto delle condizioni comporta la perdita dell’esenzione sia nei casi in cui: 

  • i requisiti mancavano fin dall’origine, 
  • sia se la violazione avviene nei 5 anni successivi (ad esempio: vendita anticipata della partecipazione, perdita del controllo, cessazione dell’attività d’impresa). 

In questi casi, il beneficiario deve: 

  • pagare l’imposta di donazione nella misura ordinaria, 
  • versare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, 
  • corrispondere gli interessi di mora calcolati dal giorno in cui l’imposta sarebbe stata dovuta. 

È quindi essenziale monitorare il rispetto del vincolo quinquennale e valutarne con attenzione le implicazioni operative.