Donazioni di aziende e partecipazioni: esenzione confermata, ma con vincolo quinquennale obbligatorio
Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990, introdotta dal D.Lgs. 139/2024. La norma disciplina l’esenzione dall’imposta di donazione per:
- le donazioni di aziende e rami d’azienda;
- le donazioni di partecipazioni in società di persone;
- le donazioni di partecipazioni in società di capitali che comportano il trasferimento del controllo (o l’integrazione del controllo già esistente).
Si tratta di una misura molto rilevante nella pianificazione successoria e nella continuità d’impresa, ma l’esenzione è concessa solo se vengono rispettate precise condizioni sostanziali per i cinque anni successivi alla donazione.
Vediamo cosa cambia.
- Le condizioni per mantenere l’esenzione: cosa dicono le nuove regole
La riformulazione del comma 4-ter ha chiarito in modo puntuale quali condizioni devono essere rispettate in base all’oggetto della donazione:
- Se l’oggetto è un’azienda o un ramo d’azienda: Il beneficiario deve proseguire l’attività d’impresa per almeno 5 anni dalla data della donazione.
- Se l’oggetto sono quote o azioni di società di capitali: Il beneficiario deve mantenere il controllo della società (di diritto) per almeno 5 anni dalla donazione.
- Se l’oggetto sono partecipazioni in società di persone: È sufficiente che il beneficiario mantenga la titolarità della quota ricevuta — anche se di minoranza — per 5 anni.
Questa distinzione è la novità più rilevante: la versione precedente della norma era più sintetica e meno chiara, mentre oggi il legislatore ha correttamente differenziato i tre casi, allineando la condizione ai diversi modelli societari.
- L’impegno quinquennale deve essere dichiarato nell’atto
Il comma 4-ter prevede espressamente che:
L’impegno a rispettare la condizione quinquennale deve essere dichiarato nel rogito
– sia esso un atto di donazione o un patto di famiglia.
Senza questa dichiarazione formale, l’esenzione non può essere applicata.
- Se la condizione non è rispettata: imposta, sanzioni e interessi
Il mancato rispetto delle condizioni comporta la perdita dell’esenzione sia nei casi in cui:
- i requisiti mancavano fin dall’origine,
- sia se la violazione avviene nei 5 anni successivi (ad esempio: vendita anticipata della partecipazione, perdita del controllo, cessazione dell’attività d’impresa).
In questi casi, il beneficiario deve:
- pagare l’imposta di donazione nella misura ordinaria,
- versare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997,
- corrispondere gli interessi di mora calcolati dal giorno in cui l’imposta sarebbe stata dovuta.
È quindi essenziale monitorare il rispetto del vincolo quinquennale e valutarne con attenzione le implicazioni operative.