Crediti da bonus edilizi acquistati dai professionisti
L’Agenzia delle Entrate è tornata a esprimersi sul trattamento fiscale delle operazioni di acquisto e successiva compensazione dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi da parte dei professionisti.
Con la risposta a interpello n. 6 del 2026, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il differenziale tra valore nominale del credito e prezzo di acquisto può assumere rilevanza fiscale, concorrendo alla formazione del reddito professionale.
Il chiarimento nasce dal caso di uno studio professionale associato che aveva acquistato, tra il 2022 e il 2025, crediti fiscali derivanti da interventi edilizi a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale.
Lo studio ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se il vantaggio economico derivante dall’operazione, cioè la differenza tra il valore del credito utilizzato in compensazione e il prezzo pagato per acquistarlo, dovesse essere considerato imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Nel rispondere all’interpello, l’Agenzia richiama il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, secondo cui assumono rilevanza fiscale tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività professionale.
Alla luce di questo principio, il differenziale positivo tra valore nominale del credito e prezzo di acquisto rappresenta un componente positivo di reddito quando il credito viene utilizzato.
La logica è la seguente:
- il costo sostenuto per acquistare il credito rileva nella determinazione del reddito nel periodo di acquisto;
- il valore nominale del credito rileva invece nei periodi in cui avviene la compensazione.
Il risultato economico complessivo dell’operazione emerge quindi nel momento dell’utilizzo del credito.
L’Agenzia chiarisce inoltre che, per i soggetti che esercitano attività professionale in forma associata, la base imponibile Irap è sostanzialmente allineata a quella del reddito di lavoro autonomo, salvo specifiche esclusioni previste dalla normativa.
Di conseguenza, i componenti positivi derivanti dall’utilizzo dei crediti acquistati concorrono anche alla determinazione della base imponibile Irap.
Un elemento centrale dell’interpretazione riguarda la data di acquisto dei crediti.
Secondo l’Agenzia delle Entrate:
- per i crediti acquistati dal 2024 in avanti, il differenziale tra valore nominale e prezzo di acquisto assume rilevanza reddituale;
- per i crediti acquistati prima del 2024, continua invece ad applicarsi il precedente orientamento interpretativo.
In questi casi, i crediti acquistati negli anni precedenti non assumono rilevanza reddituale e non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef o Irap al momento della compensazione.
Il chiarimento dell’Agenzia interviene su un tema che negli ultimi anni ha assunto grande rilevanza operativa, soprattutto per studi professionali e operatori che hanno acquistato crediti fiscali sul mercato secondario.
La distinzione tra crediti acquistati prima e dopo il 2024 diventa quindi decisiva per la corretta gestione fiscale di queste operazioni e per la determinazione del reddito nei periodi di utilizzo in compensazione.
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