Credito d’imposta ricerca e sviluppo: obbligatoria la certificazione dei costi del revisore legale dei conti

Al fine di continuare a incentivare la spesa delle imprese italiane in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, la legge di Bilancio 2022 (art. 1. comma 45, legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha prorogato il credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 198 e ss. della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020), ferma restando la disciplina di base dell’agevolazione.

Il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo è rivolto a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell’impresa (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR).

Le nuove norme

  • Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo – Il credito per attività di ricerca e sviluppo, ovvero quelle previste dal comma 200 della legge di Bilancio 2020, è riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 in misura pari al 20% dei costi e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni;
  • Credito d’imposta per innovazione tecnologica – Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge n. 160/2019, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, mentre dal periodo d’imposta successivo (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 milioni;
  • Credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica – Per le attività di design e ideazione estetica, previste dal comma 202 della legge di Bilancio 2020, il credito è riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni;
  • Credito d’imposta per attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica – Per le attività di innovazione tecnologica di cui al comma 201 della legge n. 160/2019, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:
  • fino al periodo d’imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, pari al 15%, nel limite annuale di 2 milioni;
  • per il periodo d’imposta 2023, in misura pari al 10%, nel limite annuale di 4 milioni (nuovo comma 203-quinques dell’art. 1, legge n. 160/2019);
  • per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 4 milioni (nuovo comma 203-sexies dell’art. 1, legge. 160/2019).

Il ruolo del revisore legale dei conti

A partire dal 2019 vi è l’obbligo di ottenere una certificazione da parte di un revisore legale dei conti al fine di poter usufruire del credito d’imposta derivante dalle attività svolte. Le imprese minori, che per motivi di dimensione non sono tenute ad avere un proprio organo di revisione, per poter ottenere la certificazione devono rivolgersi ad una Società di revisione o ad un Revisore legale dei conti iscritti nella sezione A dell’apposito registro istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  Le spese sostenute per il rilascio della certificazione aumentano il valore del credito d’imposta per un importo non superiore a Euro 5.000,00 (non gravano quindi sulle Società che investono in R%S).