Holding di partecipazione finanziaria e non finanziaria: verifica sull’ultimo bilancio approvato

Dopo l’approvazione del bilancio o del rendiconto, le società devono verificare se dal bilancio risulti un esercizio prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni.

In caso di esito positivo, la società viene considerata:

  • società di partecipazione non finanziaria o
  • società di partecipazione finanziaria

Secondo quanto previsto dall’articolo 162-bis del TUIR qualora l’ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e gli elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi è superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, la società è di partecipazione non finanziaria. Qualora invece prevalgano le partecipazioni in intermediari finanziari, tenendo conto anche degli impegni ad erogare fondi e delle garanzie rilasciate, la società è di partecipazione finanziaria. Entro il mese successivo all’approvazione del bilancio, sarà necessario effettuare una comunicazione all’Archivio dei rapporti con operatori finanziari.

Secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del test:

  • si considerano solo le partecipazioni immobilizzate e non vi è distinzione tra società quotate e non;
  • occorre verificare se prevalgano le partecipazioni immobilizzate in genere e verificarne la prevalenza relativa di quelle finanziarie rispetto al totale;
  • gli elementi patrimoniali connessi, da sommare alle partecipazioni, sono quelli riferibili alle operazioni di finanziamento e quelle strettamente strumentali a dette operazioni;
  • le garanzie e gli impegni ad erogare fondi rilevano unicamente per il test relativo alle società di partecipazione finanziaria.

Al fine di effettuare le comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari, bisogna iscriversi nel Registro elettronico degli indirizzi Pec e attivare l’utenza Sid. È richiesta solo la comunicazione mensile nella quale si comunicano i nuovi rapporti e le chiusure dei rapporti esistenti. La comunicazione è necessaria nei casi di:

  • partecipazioni immobilizzate;
  • finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
  • prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
  • cash pooling;
  • rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate e rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (eccetto che per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento). In relazione a tali rapporti si deve indicare anche il titolare effettivo.

In caso di perdita dei requisiti di holding, la società dovrà comunicare via Entratel la cessione dell’indirizzo Pec. Inoltre, è necessario inviare un’autocertificazione all’ufficio dati enti esterni dell’Agenzia delle Entrate ed effettuare le ultime comunicazioni all’Anagrafe. Dopo 90 giorni si può infine richiedere la cessazione dell’utenza Sid.