La regolamentazione del nuovo Patent Box

Il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto importanti modifiche al Patent Box, prevedendo la sua abolizione e l’adozione di un nuovo regime.

Questa nuova opzione offre una maggiore deducibilità dei costi legati alla ricerca e sviluppo di determinati beni immateriali, con impatto sui versamenti di IRES e IRAP inerenti a tali spese.

L’articolo 1, comma 10, della Legge 234/2021, comunemente nota come “legge di bilancio 2022”, ha apportato significative modifiche a questa disposizione. In particolare:

  • l’incremento percentuale della maggiorazione è passato dal 90% al 110%;
  • i marchi d’impresa e il know-how sono stati esclusi dai beni agevolabili;
  • il regime transitorio è stato ridefinito;
  • il divieto di cumulo con il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo è stato eliminato;
  • è stato introdotto un meccanismo “premiale” che consente di dedurre in modo maggiorato le spese di ricerca e sviluppo relative a un bene immateriale agevolabile nel periodo precedente all’ottenimento di un titolo di privativa industriale.

A differenza del precedente Patent Box, che detassava il reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, la nuova agevolazione fiscale è strettamente collegata alle spese sostenute per potenziare e creare i beni immateriali utilizzati nell’attività d’impresa.

In dettaglio, la nuova disciplina agevolativa consente di:

  • maggiorare del 110% le spese per attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, potenziamento, tutela e accrescimento del valore dei beni immateriali già esistenti;
  • recuperare, a partire dal periodo in cui un bene immateriale ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo che hanno contribuito alla sua creazione. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta precedente a quello in cui il bene ottiene la privativa industriale.

Secondo la circolare 5/2023 dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono usufruire direttamente e autonomamente di questa agevolazione.

Come nel caso del Patent Box precedente, la nuova agevolazione si applica ai titolari di reddito d’impresa (non si applica pertanto ad artisti e professionisti).

I soggetti non residenti nel territorio italiano, ma residenti in Paesi con accordi per evitare la doppia imposizione e con effettivo scambio di informazioni, possono altresì usufruire di questa opzione.

È fondamentale che i partecipanti all’opzione conducano attività di ricerca e sviluppo significative, anche attraverso accordi con entità esterne al proprio contesto aziendale, università o istituti di ricerca.

E’ bene ricordare che l’opzione è negata alle imprese che calcolano il reddito in base a valutazioni catastali o in modo forfettario, così come alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali non orientate al mantenimento dell’attività economica.

Per le imprese soggette ad amministrazione straordinaria e concordato preventivo, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’opzione è comunque consentita quando la procedura mira a mantenere l’attività economica. La stessa soluzione è estesa anche ai casi di concordato fallimentare, a condizione che tale concordato non abbia come obiettivo la liquidazione dell’attività aziendale, ma la sua continuazione.

L’agevolazione riguarda i costi di ricerca e sviluppo relativi a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli. A differenza della versione originaria del DL 146/2021, marchi d’impresa, processi, formule e informazioni legalmente tutelabili sono stati esclusi.

Inoltre, sono esclusi dalla nuova agevolazione i brevetti in corso di registrazione e le domande di registrazione di disegni e modelli.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il Provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022, specifica le spese rilevanti ai fini della base di calcolo per l’applicazione della maggiorazione del 110%. Tali spese non devono derivare da relazioni commerciali con società direttamente o indirettamente controllate dalla stessa impresa.

Tra le spese troviamo:

  • spese per il personale;
  • mobili strumentali e beni immateriali;
  • spese per servizi di consulenza;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività agevolate;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi.

Per i soggetti che esercitano l’opzione, i costi di ricerca e di sviluppo sono maggiorati del 110% sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini Irap.

Il beneficio si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e Irap. Nel modello Redditi SC 2023 è stato previsto un apposito codice (86) nel rigo RF55, altre variazioni in diminuzione. Tale beneficio si traduce in una riduzione dichiarativa con un risparmio d’imposta del 30,69% dei costi sostenuti, considerando un’aliquota complessiva del 27,9% per IRES e IRAP.

Questa maggiorazione si aggiunge alla normale deducibilità del costo di ricerca e sviluppo spesato a conto economico.

Secondo l’articolo 6, comma 6, del DL 146/2021, i soggetti che desiderano beneficiare della maggiore deducibilità devono indicare le informazioni necessarie attraverso una documentazione predisposta secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nel suddetto provvedimento.

La circolare del 24 febbraio 2023 n. 5, ha chiarito che la predisposizione della documentazione idonea si configura come mera facoltà del contribuente.

In caso di omissione, l’accesso all’agevolazione non è precluso; tuttavia, in caso di rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’esimente sanzionatoria non trova applicazione.

Il contribuente è tenuto a comunicare il possesso della documentazione idonea all’Agenzia delle Entrate “nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione”. Questo rappresenta un obbligo essenziale, poiché l’omissione di tale comunicazione nella dichiarazione dei redditi comporta la non applicazione dell’esimente sanzionatoria.

In merito alla documentazione, la stessa:

  • deve essere compilata per ogni periodo d’imposta in cui il soggetto beneficiario ha scelto di usufruire della maggiorazione;
  • produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta a cui si riferisce.

Per quanto riguarda l’opzione per il nuovo Patent Box, il provvedimento n. 48243 stabilisce che deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento, ha una durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.