Ultimi orientamenti dell’istituto del recesso

Nel quadro giuridico delineato dalla massima H.H.15, il Comitato Triveneto dei Notai ha recentemente presentato nuovi orientamenti riguardo all’istituto del recesso nelle società per azioni (Spa).

Questo istituto, inderogabile quando legittimato da circostanze esplicitamente previste dalla legge, potrebbe, in determinate situazioni, essere derogato attraverso clausole statutarie specifiche, soprattutto nell’ambito del “recesso convenzionale”.

In caso di recesso convenzionale, infatti, è emerso che il valore di liquidazione della quota del socio uscente potrebbe essere stabilito in misura inferiore a quanto previsto dalla legge, purché ciò sia contemplato nello statuto. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che qualsiasi derogabilità dovrebbe garantire un valore di liquidazione che risponda ai principi di equità e correttezza, preservando così gli interessi del socio uscente.

Laddove le disposizioni relative al valore della partecipazione possono essere pattiziamente derogate, si ritiene che, specialmente per il recesso convenzionale, possa essere istituito un procedimento “ad hoc”, divergente da quello legalmente prescritto. Ciò potrebbe implicare, ad esempio, la possibilità di derogare al termine di 15 giorni concesso dalla legge per esercitare il diritto di recesso o al periodo di 180 giorni entro il quale occorre provvedere al rimborso delle azioni, in caso di mancato acquisto da parte degli altri soci o di terzi.

Brevi cenni sull’istituto del recesso nell’ambito del diritto societario

Prima della riforma del diritto societario del 2003, il recesso per le società di capitali era considerato un istituto marginale, con poche cause legali e criteri di rimborso sfavorevoli per i soci. La riforma ha invertito questa tendenza, ampliando le possibilità di recesso e orientandolo a tutela del socio, consentendogli un’uscita dalla società in caso di condizioni che giustificassero l’investimento iniziale.

La riforma ha altresì consentito la previsione di cause convenzionali di recesso nello statuto, introducendo una maggiore flessibilità. L’attuale orientamento affronta due questioni chiave: la determinazione del valore delle azioni in caso di recesso convenzionale e i limiti dell’autonomia privata nella disciplina del procedimento di liquidazione delle azioni.

Per quanto riguarda la determinazione del valore, l’orientamento ha individuato un limite legale derivante dalla sua qualificazione come “corrispettivo” per l’esercizio del recesso. Nonostante la legge consenta clausole derogatorie, queste devono rispettare i principi di equità e correttezza, garantendo che il valore rifletta la reale consistenza patrimoniale della società.

Riguardo al procedimento di liquidazione, la riforma del 2003 ha introdotto una disciplina dettagliata graduata in base alla priorità delle modalità di rimborso. La dottrina maggioritaria ritiene questa disciplina inderogabile, tutelando così gli interessi dei creditori e del patrimonio sociale.

In conclusione, l’attuale orientamento rappresenta un equilibrio tra gli interessi del socio e quelli dell’impresa, consentendo una maggiore flessibilità attraverso clausole statutarie, ma sempre nel rispetto dei principi di equità e correttezza e senza compromettere l’integrità del capitale sociale.