Le novità riguardanti le perdite sospese introdotte dal decreto milleproroghe

Estesa la deroga circa il ripianamento delle perdite e la messa in liquidazione delle società.

Fra le tante novità introdotte con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe, vi è l’importante estensione della deroga alle disposizioni previste dal Codice Civile circa il ripianamento delle perdite e la messa in liquidazione delle società anche alle perdite registrate nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.

Nella sostanza:

  1. Non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto (ovvero il bilancio che chiude al 31 dicembre 2026, da approvare nel 2027).

In ogni caso, se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale, l’assemblea può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o per perdita del capitale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

E’ opportuno sottolineare che la norma prevede che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.