Per la qualifica di intermediario finanziario rilevano anche i finanziamenti “occasionali”

Le società che detengono partecipazioni in altre imprese devono svolgere il “test di prevalenza”.

Con la risposta n. 177/2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i finanziamenti erogati a favore delle controllate, a prescindere dal carattere dello stesso (occasionale o meno) rilevano ai fini dell’asset test delle società holding.

In via preliminare, torna utile ricordare che l’introduzione dell’articolo 162-bis del TUIR ad opera del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (c.d. Decreto ATAD) ha avuto come obiettivo quello di definire, ai fini fiscali, il nuovo ambito dei soggetti operanti nel settore finanziario. L’articolo in esame ha, infatti, introdotto una definizione univoca di “intermediari finanziari” e di “società di partecipazione non finanziaria”, valida ai fini fiscali per la determinazione, tra l’altro, della base imponibile IRES e IRAP e per l’applicazione dell’addizionale IRES.

Infatti, la norma non richiede di operare alcun distinguo tra tipologie di finanziamento, a breve e lungo termine, nella considerazione che questi hanno (al pari dei conferimenti) un “peso” in termini di rapporto partecipativo e non in quanto espressivi di un’autonoma attività finanziaria.

In buona sostanza, ciò che rileva ai fini della qualifica di una “holding” è la natura delle società partecipate, da valorizzare in funzione di tutti i rapporti di natura finanziaria in essere con le medesime.

Per tali motivi, con l’approvazione dei bilanci 2021, le società che detengono partecipazioni in altre imprese devono, indipendentemente dalla attività effettivamente esercitata, svolgere il cosiddetto “test di prevalenza”.

Il test, che riguarda soltanto lo stato patrimoniale, consiste nel rapporto tra il valore delle partecipazioni, sommato a quello degli elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipate, e il totale dell’attivo dell’ultimo bilancio approvato. Come precedentemente detto, i crediti per finanziamenti alle partecipate (sia per il test delle holding industriali che per quello delle holding finanziarie) entrano sempre (sommandosi al valore delle partecipazioni) nel numeratore del rapporto anche se la controllante non è una società finanziaria e ha erogato il prestito solo occasionalmente.

Un secondo aspetto, che viene analizzato nella risposta n. 178/2022, riguarda invece la rilevanza, sempre al numeratore del rapporto, del valore delle fideiussioni e delle altre garanzie che la controllante ha rilasciato nell’interesse delle partecipate. Queste vengono considerate esclusivamente per il test delle holding finanziarie e non per quello delle holding industriali.