Proroga delle Comunicazioni per Bonus Edilizi
L’articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020 (il c.d. Decreto rilancio) prevede che per gli interventi edilizi idonei al Superbonus, nonché per alcuni interventi tradizionali elencati nello stesso articolo 121, il beneficiario può optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, anziché l’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Le modalità operative di queste disposizioni, comprese le opzioni da effettuarsi esclusivamente online, vengono stabilite dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con un provvedimento, come indicato nei commi 12 e 7 degli articoli 119 e 121 del suddetto decreto.
Termine per le comunicazioni – prima
Inizialmente, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, successivamente modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022, stabiliva che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito dovessero essere inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui erano state sostenute le spese detraibili.
Termine per le comunicazioni – oggi
Al fine di concedere ai contribuenti e agli intermediari un periodo più ampio per trasmettere le comunicazioni relative alle opzioni, con il provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate il 22 febbraio scorso, viene esteso il termine fino al 4 aprile 2024.
Questa proroga si applica alle detrazioni per le spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non utilizzate delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.