Nuovi obblighi di comunicazione per i crediti d’imposta per investimenti 4.0 e per ricerca e sviluppo

Con l’entrata in vigore dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 39/2024, sono stati introdotti nuovi obblighi di comunicazione per poter usufruire dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi, come previsto dall’articolo 1, commi 1057-bis – 1058-ter della legge n. 178/2020, e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, ai sensi dell’articolo 1, commi 200-203 e 203-quinquies e sexies della legge n. 160/2019. Le nuove normative impongono la trasmissione di due specifiche comunicazioni per poter usufruire, in compensazione, dei crediti d’imposta “Transizione 4.0”: – Comunicazione preventiva; – Comunicazione di completamento. Entrambe devono essere inviate utilizzando i modelli approvati con Decreto direttoriale del 24 aprile 2024, che si trovano disponibili nella sezione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” del portale del GSE. In riferimento ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, le comunicazioni riguardano: – Gli investimenti in beni materiali effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, con termine esteso fino al 30 giugno 2026; – Gli investimenti in beni immateriali effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con termine esteso fino al 30 giugno 2024; – Gli investimenti in beni immateriali effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con termine esteso fino al 30 giugno 2025; – Gli investimenti in beni immateriali effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con termine esteso fino al 30 giugno 2026. Devono, inoltre, essere comunicati anche gli investimenti relativi al periodo d’imposta 2023 per crediti maturati ma non ancora utilizzati. Sono invece esclusi i crediti generati da investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022, anche se completati entro il termine del 30 novembre 2023, purché il bene sia stato prenotato con un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2022. Il modello per la comunicazione preventiva richiede informazioni su: – L’ammontare complessivo degli investimenti previsti a partire dal 30 marzo 2024; – Il periodo durante il quale saranno realizzati gli investimenti; – La presunta fruizione annuale delle quote di credito d’imposta. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, il modello deve essere trasmesso solo al completamento degli investimenti per aggiornare eventuali informazioni comunicate in precedenza. In assenza di indicazioni specifiche sul termine ultimo per la trasmissione della comunicazione preventiva, si considera valido ogni invio effettuato entro un periodo congruo dall’ordine del bene agevolato. Per la compilazione dei modelli, la data di inizio degli investimenti coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante, mentre la data di completamento è quella entro la quale si prevede di concludere gli investimenti, in conformità con l’articolo 109 del TUIR.

 

La data di completamento dell’investimento è cruciale anche per la compilazione dei Modelli F24 per la compensazione dei crediti. Le imprese che hanno inviato validamente i modelli di comunicazione possono utilizzare i crediti d’imposta spettanti indicando come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento, anziché l’anno di interconnessione del bene come in precedenza. Se i crediti utilizzati in compensazione non corrispondono ai dati indicati nelle comunicazioni trasmesse al MIMIT, i relativi Modelli F24 saranno scartati.