Cessione di immobile strumentale come azienda
Secondo quanto previsto dalla sentenza n. 30974 del 2 novembre 2021 della Cassazione, la cessione di un immobile strumentale come azienda finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa e autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione dell’attività d’impresa da parte del cessionario, è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva ma è comunque assoggettata all’imposta di registro in misura proporzionale.
L’accertamento “unitario”
Prima della modifica dell’articolo 20 del testo unico dell’imposta di registro (il Tur, recato dal dpr 131/1986), lo spezzatino dei beni aziendali era una situazione nella quale l’Agenzia delle Entrate accertava un unico negozio in luogo della pluralità di contratti con i quali i beni aziendali venivano fatti acquistare dal cessionario.
Solo qualora l’Ufficio ritenga che il contribuente, ponendo in essere una pluralità di atti, abbia perpetrato un “abuso del diritto” (e cioè una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti), può pretendere la tassazione dell’effetto giuridico conseguente al collegamento negoziale.
Niente autonomia impositiva
Non potendo più seguire la strada di contestare lo spezzatino, in quanto la legge oggi non rende più possibile dare rilevanza al collegamento tra diversi negozi, la Cassazione intraprende un ragionamento in ordine alla cessione qualora la stessa abbia una funzione strumentale rispetto all’attività svolta dall’azienda.
Secondo quanto previsto dalla Cassazione, per tutti i Paesi che abbiano previsto un regime interno di esclusione della cessione di azienda dal campo di applicazione dell’Iva, non sussiste alcuna possibilità di frazionamento o scorporo di taluni beni in sede di qualificazione dell’operazione realizzata dalle parti unitariamente. Pertanto, qualora l’azienda comprenda tipologie di beni la cui autonoma cessione darebbe luogo a un’operazione imponibile, questi beni perdono autonomia impositiva, per cui ad essi non può attribuirsi rilevanza agli effetti dell’Iva.