I nuovi obblighi di nomina del revisore legale nelle S.r.l.
Il nuovo Codice delle Crisi d’impresa e dell’insolvenza modifica radicalmente la disciplina dell’organo di controllo nelle S.r.l. ex art. 2477 commi 3 e 4 c.c., ampliando la platea delle società obbligate alla nomina.
L’art. 379 del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore lo scorso 15/08/2020, introduce nuovi limiti all’art. 2477 commi 3 e 4 c.c., prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- “per due” esercizi consecutivi ha superato “uno” (anche diversificato) dei seguenti limiti ovvero:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità
Termine per la nomina in sede di prima applicazione
Il primo termine di nomina era previsto dall’originario art. 379 del d.lgs 14/2019 era stabilito nel 16/12/2019, termine poi posticipato dal cosiddetto decreto Mille Proroghe (Dl 162/2019, convertito in legge n. 8/2020) alla data di approvazione del bilancio 2019 (quindi primavera 2020) e successivamente dall’art. 51bis del dl 19/05/2020 convertito in legge n. 77/2020, all’approvazione del bilancio 2021 (quindi primavera 2022). Infine, con l’articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, l’obbligo è stato posticipato ulteriormente di un anno. Quindi nella primavera del 2023 le S.r.l. che hanno superato almeno uno dei limiti di cui sopra nei due esercizi antecedenti tale data (bilancio 2021 e bilancio 2022), dovranno necessariamente procedere alla nomina dell’organo di controllo interno o del revisore legale. Entro il medesimo termine le s.r.l. dovranno, se del caso, uniformare l’atto costitutivo e lo statuto con la previsione dell’organo di revisione/controllo (collegio sindacale o sindaco unico).
Per evitare di procedere a specifiche convocazioni, l’impresa potrebbe valutare opportunamente la nomina dell’organo di controllo o del revisore nel corso dell’assemblea fissata per l’approvazione del bilancio 2022, ove lo statuto lo preveda.