Esenzione “madre-figlia”: valide anche le certificazioni tardive

Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13128, ha confermato un orientamento sempre più consolidato in materia di esenzione “madre-figlia” sui dividendi distribuiti a società estere residenti nell’Unione europea.

Il tema riguarda la documentazione necessaria per applicare l’esenzione dalla ritenuta prevista dall’art. 27-bis del DPR 600/1973. La norma stabilisce che la documentazione attestante il possesso dei requisiti debba essere acquisita entro la data di pagamento dei dividendi.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, però, la certificazione della società estera era arrivata dopo il pagamento degli utili. Nonostante ciò, la Corte ha riconosciuto comunque il diritto all’esenzione, perché i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa risultavano effettivamente presenti.

Secondo i giudici, quindi, assume maggiore rilevanza la reale esistenza dei requisiti previsti dalla legge rispetto al semplice rispetto formale della tempistica documentale.

La Cassazione ha inoltre precisato che la documentazione preventiva tutela principalmente la società italiana che agisce come sostituto d’imposta. Se la società decide di applicare direttamente l’esenzione senza avere ancora ricevuto la documentazione, resta comunque responsabile nel caso in cui emerga successivamente l’assenza dei requisiti richiesti.

L’orientamento conferma quindi un approccio sempre più sostanziale alla materia fiscale, già presente anche nella prassi dell’Agenzia delle Entrate in tema di dividendi, interessi e royalties infragruppo. 

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