Reati ambientali: nuove fattispecie e impatto sul Modello 231
Dal 2 giugno 2026 è entrato in vigore il DLgs. 81/2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1203. Il provvedimento interviene sulla tutela penale dell’ambiente e introduce nuove fattispecie di reato, con effetti anche sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del DLgs. 231/2001.
La direttiva europea ha aggiornato il quadro normativo precedente, sostituendo le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. La riforma mira a rendere più efficace la repressione delle condotte che possono recare danni all’ambiente, sia se commesse intenzionalmente sia in caso di grave negligenza.
Il nuovo decreto modifica il codice penale e amplia l’ambito del delitto di inquinamento ambientale previsto dall’art. 452-bis c.p. Tra le principali novità vi è l’introduzione del reato di commercio di prodotti inquinanti, disciplinato dall’art. 452-bis.1 c.p.
La nuova fattispecie punisce l’immissione abusiva sul mercato o la messa in circolazione abusiva di prodotti che, attraverso il loro utilizzo, possono determinare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente. La tutela riguarda, in particolare, aria, acqua, suolo, sottosuolo, ecosistemi, habitat, biodiversità, flora e fauna.
Per questo reato sono previste anche conseguenze ulteriori, tra cui l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 32-quater c.p., e la confisca allargata, ai sensi dell’art. 240-bis c.p.
Il DLgs. 81/2026 interviene inoltre su altre condotte rilevanti dal punto di vista ambientale. Sono introdotte fattispecie relative alla produzione e al commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono e di prodotti che le contengono. Sono previste anche nuove disposizioni per la produzione e il commercio di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti contenenti tali sostanze.
Le modifiche incidono direttamente anche sul DLgs. 231/2001. L’art. 25-undecies, dedicato ai reati ambientali, viene aggiornato con l’ampliamento del catalogo dei reati-presupposto e con un rafforzamento delle sanzioni pecuniarie applicabili agli enti.
Nel catalogo dei reati rilevanti ai fini 231 entra anche il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti. Inoltre, per il reato di disastro ambientale previsto dall’art. 452-quater c.p., il massimo della sanzione pecuniaria viene aumentato da 900 a 1.200 quote.
Per i reati relativi alla produzione e al commercio di sostanze lesive dell’ozono e di gas a effetto serra, la persona giuridica può essere destinataria di una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.
Il decreto prevede anche un aggravamento automatico delle sanzioni. In caso di delitti aggravati di inquinamento ambientale, commercio di prodotti inquinanti o disastro ambientale, le sanzioni pecuniarie aumentano di un terzo. Lo stesso aumento si applica quando dal reato deriva un profitto di rilevante entità.
Le novità introdotte dal DLgs. 81/2026 rendono quindi necessario considerare i nuovi reati ambientali anche nell’ambito dei presidi previsti dal Modello 231, con particolare attenzione alle attività aziendali che possono riguardare prodotti inquinanti, sostanze lesive dell’ozono e gas a effetto serra.