Art Bonus: scopri i vantaggi nel sostenere la cultura

L’art Bonus rappresenta un credito d’imposta introdotto attraverso l’articolo del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo“, convertito con modifiche nella Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i..

Questo meccanismo di agevolazione fiscale è stato concepito per incentivare le erogazioni liberali in denaro a favore della cultura e dello spettacolo, fungendo da sostegno al mecenatismo dedicato al patrimonio culturale.

Coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro per sostenere la cultura, come stabilito dalla legge, potranno beneficiare di consistenti agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta.

Tali erogazioni, per ottenere il credito di imposta, devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono essere indirizzate a interventi specifici, quali la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, il supporto agli istituti e ai luoghi culturali di interesse pubblico e la realizzazione di nuove strutture o il potenziamento di quelle esistenti di enti pubblici senza scopo di lucro che operano esclusivamente nel settore dello spettacolo.

Durante la conversione del D.L. 83/2014, l’agevolazione è stata estesa anche alle erogazioni liberali in denaro destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.

Il credito d’imposta, pertanto, è accessibile a tutti coloro che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, indipendentemente dalla loro natura giuridica. Tuttavia, l’agevolazione fiscale non si applica alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, incluse gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

La misura del credito d’imposta corrisponde al 65% delle erogazioni liberali effettuate, con limiti massimi differenziati in base alla qualifica del soggetto erogante. Ad esempio, per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile, mentre per i soggetti titolari di reddito d’impresa è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d’imposta maturato deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la ripartizione “in tre quote annuali di pari importo” si riferisce ai tre periodi d’imposta di utilizzo del credito.

Le modalità di fruizione variano a seconda della qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.

Ad esempio, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 o a scomputo dei versamenti dovuti, con alcune restrizioni temporali. Nel caso in cui l’utilizzo in compensazione superi un terzo della quota maturata, l’importo residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi.

Per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, il credito d’imposta è fruibile nella dichiarazione dei redditi.

In particolare, la prima quota annuale del credito d’imposta, corrispondente a un terzo dell’importo maturato, può essere utilizzata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. L’eventuale quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.

Il credito d’imposta in questione non impatta sulla formazione della base imponibile per le imposte sui redditi, né influenza la determinazione di altri parametri fiscali.

Inoltre, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, sono tenuti a comunicare mensilmente l’ammontare e l’utilizzo delle erogazioni tramite il portale e il proprio sito web istituzionale.

Durante il periodo di applicazione del regime agevolato, al fine di evitare duplicazioni di benefici fiscali nell’ambito della cultura e dello spettacolo, sono temporaneamente disapplicate ai fini IRPEF le detrazioni previste dall’art. 15, co. 1, lett. h e i (detrazione Irpef del 19%), e a fini IRES le deduzioni stabilite dall’art. 100, co. 2, lett. f e g del TUIR (deduzione degli oneri di utilità sociale).