Un quadro completo sugli “omaggi”

Il panorama normativo concernente le imposte sui redditi non offre una definizione stringente del termine “omaggio”.

In una visione più ampia, gli “omaggi” possono essere identificati come beni concessi senza richiedere alcun pagamento o ricevere alcuna contropartita.

Ricevono un trattamento differenziato a seconda della categoria di destinatari, tra cui:

  • Clienti
  • Dipendenti
  • Professionisti e Regime Forfetario

Esaminiamo ora le peculiarità di ciascuna delle quattro situazioni, delineando il contesto normativo e le implicazioni fiscali al fine di offrirvi una visione completa della questione.

Clienti

Gli omaggi destinati ai clienti si collocano nel contesto delle spese di rappresentanza, come stabilito nell’articolo 108, comma 2 del TUIR. Tuttavia, a seconda delle circostanze, le spese per la distribuzione gratuita di beni possono essere qualificate come spese di rappresentanza, spese pubblicitarie o costi di produzione generici.

In termini generali, le spese legate ai beni distribuiti gratuitamente sono deducibili integralmente se il valore unitario di ciascun bene è inferiore a 50 euro. Nel caso in cui il valore unitario superi tale soglia, tali spese vengono considerate spese di rappresentanza e sono deducibili nei limiti stabiliti dall’articolo 108, comma 2, del TUIR.

È opportuno precisare che il concetto di “valore unitario” si riferisce all’omaggio nel suo complesso, non al costo individuale di ciascun bene. Un esempio può essere rappresentato da un cesto natalizio composto da tre beni, ciascuno con un valore unitario di 15 euro, per un valore complessivo di 45 euro, soggetto a deduzione secondo le disposizioni dell’articolo 108 del TUIR.

È altresì importante sottolineare che la deduzione è totale se più beni con un valore non superiore a 50 euro vengono regalati singolarmente alla stessa persona.

Dipendenti

L’articolo 51, comma 1 del TUIR stabilisce che tutti i valori percepiti durante l’anno, compresi gli omaggi, concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Al fine di mitigare questa imposizione fiscale, l’articolo 51, comma 3 del TUIR dispone che gli omaggi, se il loro valore complessivo non supera i 258,23 euro (o 3.000 euro per i dipendenti con figli), non concorrono a formare il reddito del dipendente.

Per il 2023, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata a 3.000 euro solo per i dipendenti con figli a carico. Tuttavia, il meccanismo di tassazione dell’articolo 51, comma 3, resta valido in caso di superamento del limite (articolo 40 del DL 48/2023 e circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/2023). Di conseguenza, se il limite (258,23 o 3.000 euro per i dipendenti con figli) viene superato, l’intero valore contribuisce a formare il reddito, non solo la parte eccedente.

Gli omaggi ricevuti nel periodo d’imposta 2023 risultano quindi non imponibili se non superano gli 258,23 euro o i 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico, insieme agli altri fringe benefit. Questo include anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (articolo 51, comma 3-bis del TUIR), tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui diventa disponibile, indipendentemente dal momento effettivo dell’utilizzo (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

Le imprese devono, quindi, verificare, dipendente per dipendente, l’importo ancora disponibile del limite (258,23 o 3.000 euro), considerando possibili utilizzi per altri benefit nel 2023, come l’auto in uso promiscuo, o, per i dipendenti con figli a carico, il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

È importante notare che l’articolo 1, comma 1 del DL 5/2023 ha confermato per il 2023 il “bonus carburante”, consentendo ai datori di lavoro di erogare buoni benzina, esenti da imposizione ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, fino a un importo massimo di 200 euro per lavoratore. Pertanto, per usufruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro/3.000 euro per gli altri beni e servizi in relazione ai dipendenti con figli a carico (compresi ulteriori buoni benzina) e, solo per i dipendenti con figli a carico, per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Sul versante aziendale, il costo sostenuto per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’articolo 95, comma 1 del TUIR. L’articolo 95 considera deducibili le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, a condizione che non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è giustificata dall’articolo 100, comma 1, del TUIR, il quale considera deducibili dal reddito d’impresa le spese sopraelencate per un importo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Professionisti e Regime Forfetario

Per i professionisti, il costo dei beni dati in omaggio ai dipendenti non è specificamente disciplinato dal TUIR. La tesi prevalente considera il costo di tali omaggi deducibile a norma dell’articolo 54, comma 1 del TUIR.

Per i contribuenti nel regime forfetario, la deducibilità degli omaggi non è rilevante, poiché le spese non sono deducibili analiticamente, essendo già considerate nel coefficiente di redditività prestabilito.