Compensazione senza visto di conformità: il credito spettante non si perde
Cosa succede se un credito viene compensato senza visto di conformità, o con un visto irregolare? Con la pronuncia n. 26020 di inizio ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che la compensazione resta valida: la violazione del visto è meramente formale e, come tale, non punibile. Certo, per la precisione, i giudici devono di volta in volta accertare se l’assenza o l’irregolarità del visto sia davvero una violazione formale e dunque non sanzionabile.
Il caso esaminato.
Il contribuente aveva eseguito diverse compensazioni, alcune senza visto e altre con un visto irregolare, perché il professionista, pur avendo i requisiti, non risultava ancora iscritto nell’apposito elenco informatizzato. Per i giudici le due situazioni differiscono nelle modalità della violazione, ma non nella sua natura: in assenza di offensività, resta una violazione formale.
Il principio affermato.
Dopo le modifiche introdotte dal DL 50/2017, in mancanza del visto l’Erario può disconoscere la compensazione e recuperare il credito con interessi e sanzioni, applicando l’art. 13 del DLgs. 471/1997, che prevede una sanzione pari al 25% del credito utilizzato. Secondo la Cassazione, però, quando il credito esiste ed è spettante e la violazione non ha ostacolato l’attività di controllo, la mancanza o l’irregolarità del visto resta sul piano formale e non consente di recuperare il credito come se fosse inesistente o non spettante. La tesi poggia sui principi generali che vietano di sanzionare condotte prive di pregiudizio per i controlli e senza maggiore debito d’imposta (art. 10, comma 3, L. 212/2000 e art. 6, comma 5-bis, DLgs. 472/1997), rafforzati dai principi di offensività e proporzionalità codificati con la riforma del 2024 (art. 1, comma 3-bis, DLgs. 472/1997). Un orientamento analogo era già stato espresso per il visto infedele (Cass. 5 marzo 2026, n. 4917).
Quando il recupero resta possibile.
Se dall’istruttoria dell’Agenzia delle Entrate il credito risulta non adeguatamente documentato, inesistente o compensato oltre i limiti di legge, la contestazione riguarda la compensazione in sé e prescinde dalla mancanza del visto.
E nella pratica?
Se il credito esiste, è spettante e i controlli non sono stati ostacolati, la mancanza del visto non fa perdere il credito. Se invece il credito è carente di documentazione, inesistente o compensato oltre i limiti di legge, il recupero riguarda la compensazione in sé, a prescindere dal visto.