Contributi pubblici e dichiarazioni false: quando risponde anche la società
Chi chiede un finanziamento pubblico per la propria impresa sa che dovrà rendicontare le spese sostenute. Una sentenza della Cassazione depositata a fine settembre (n. 34744) ricorda che, se la rendicontazione è falsa, a rispondere non è solo chi firma, ma può essere anche la società.
Il caso
Una srl ha ottenuto da un Assessorato regionale alle attività produttive un finanziamento per un progetto. Per incassare la seconda quota e il saldo finale (che poi non è stato pagato) sono stati presentati giustificativi di spese mai sostenute. Il legale rappresentante aveva inoltre consegnato alla banca atti notori con dichiarazioni false sullo stato di avanzamento dei lavori.
La società è stata condannata, in primo e in secondo grado, a una sanzione pecuniaria e alla confisca del profitto, per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 231/2001 e collegato al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). La Cassazione ha confermato la decisione.
Non basta dire “manca il modello”: serve la colpa di organizzazione
Il punto più interessante riguarda il modo in cui si arriva a condannare la società. Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, il fatto che manchi un modello organizzativo, che sia inadeguato o che non sia applicato bene non basta, da solo, a far scattare la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Devono essere presenti, insieme:
– un legame tra chi commette il reato e la società, sia organico sia di scopo;
– il reato presupposto;
– la cosiddetta “colpa di organizzazione”;
– un nesso causale tra la carenza organizzativa e il reato.
La colpa di organizzazione svolge, per la società, la stessa funzione che la colpa ha per la persona fisica. La società risponde per un fatto proprio, non per quello di altri, e per questo va dimostrato che non erano stati predisposti accorgimenti preventivi adatti a evitare reati di quel tipo.