Il bonifico estero non sconta l’imposta di donazione
Con la recente risposta n. 7/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione dell’applicabilità dell’imposta di donazione in caso di trasferimento di denaro da un soggetto residente in Svizzera (donante) a un soggetto italiano (donatario).
Nel dettaglio, un contribuente residente fiscalmente in Italia riceve da una zia, cittadina Svizzera residente all’estero, a titolo di donazione, una consistente somma di denaro, da utilizzare per acquistare un immobile in Italia. A tal fine, la zia effettua un bonifico (dal proprio conto svizzero) avente ad oggetto quanto necessario per l’acquisto immobiliare, che è accreditata sul conto intestato al donatario in Italia.
Il contribuente istante chiede all’Amministrazione di confermare “se l’accredito su conto corrente italiano di denaro proveniente dalla Svizzera, trasferito a titolo di donazione, comporti la qualificazione del bene come esistente nello Stato», con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni”.
La risposta n. 7/2024 dell’Agenzia delle Entrate è negativa e ripercorre le regole sulla territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni.
In base all’articolo 2 del D.Lgs. 346/90, in particolare, il tributo si applica:
– a tutti i beni e diritti trasferiti per donazione, ancorché esistenti all’estero, se il donante al momento della donazione risiedeva in Italia;
– limitatamente ai beni e diritti “esistenti” in Italia, se alla data della donazione il donante era residente all’estero.
Pertanto, nel caso in esame, posto che il donante era residente all’estero, bisogna valutare se i beni oggetto della donazione possano essere considerati ’’esistenti’’ nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del DLgs. 346/90.