Enunciazione del finanziamento soci ed imposta di registro
La disciplina dell’enunciazione degli atti ai fini dell’imposta di registro è da anni molto dibattuta e varie pronunce della Corte di Cassazione si sono susseguite nel tempo.
Le norme sono contenute nell’art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (“Enunciazione di atti non registrati”), che prevede che “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”. Inoltre, se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la sanzione per l’omessa registrazione prevista dall’art. 69 del DPR 131/86.
Alla luce di quanto detto, la Corte di Cassazione in diverse pronunce ha affermato che la norma sull’enunciazione consente di applicare l’imposta di registro al 3% sul finanziamento soci menzionato nel verbale di delibera di ripianamento perdite e sua ricostituzione mediante rinuncia ai crediti da parte dei soci.
La Cassazione, a partire dal 2010, ricorda le tre condizioni necessarie per applicare l’imposta di registro all’atto non registrato:
- La concreta citazione, in un altro atto da registrare, di un atto non registrato;
- Che i due atti siano realizzati dalle stesse parti;
- Limitatamente ai contratti verbali, che gli effetti delle disposizioni enunciate non siano già cessati o non cessino in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.
Tuttavia, con le ultime due sentenze (n. 3839 e n. 3841 depositate l’08.02.2023) la Corte di Cassazione ha cambiato posizione, mettendo in discussione quel principio. In particolare, la Corte verifica se, con riferimento al caso del contratto verbale di finanziamento enunciato nella delibera di aumento di capitale o di ripianamento perdite mediante rinuncia ai crediti da parte dei soci, sussistano tutte le condizioni per l’enunciazione. Nel caso di specie, assodato che il finanziamento soci era stato stipulato verbalmente e che non era tra quelli soggetti a registrazione in termine fisso, è assente la terza condizione per l’enunciazione, ovvero quella della “permanenza degli effetti del contratto” enunciato.
Per la tassazione dei contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, l’art. 22 co. 2 del DPR 131/86 pone uno specifico limite, stabilendo che l’enunciazione di tali contratti “non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione”.
Essendo cessati gli effetti del finanziamento con la definitiva imputazione a capitale della somma a suo tempo versata dal socio alla società, operazione che ha mutato l’originaria causa del versamento della somma di denaro e che ha determinato l’estinzione dell’obbligo restitutorio della società nei confronti del socio “se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell’atto enunciante”.
Pertanto, nel caso di specie, non poteva essere applicata l’imposta di registro del 3% sul finanziamento verbale enunciato.