Equo compenso per i professionisti: è legge
Il testo definitivamente approvato il 12 aprile 2023 mira alle sole prestazioni d’opera intellettuale regolate da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Restano pertanto escluse dal provvedimento tutte le realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni.
E’ un segnale di attenzione al lavoro dei professionisti, che merita di essere ripreso ed adattato al contesto di riferimento tenendo presente alcuni principi affermati dal recente provvedimento, fra cui:
- la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché le eventuali clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa;
- la possibilità per il giudice di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista;
- l’obbligo per gli ordini ed i collegi professionali di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso;
- la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo.
L’articolo 2 del provvedimento in esame elenca gli organismi deputati a stabilire i compensi di riferimento:
- a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012;
- c) per i professionisti non ordinistici, dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della legge n. 4 del 2013.
L’articolo 3 della nuova legge stante che il comma 2 dispone la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, che imponga al professionista stesso l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. E’ altresì prevista la nullità di qualsivoglia clausola che riservi al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o che attribuisca al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito. Peraltro, la nullità di eventuali clausole contrattuali non travolge l’intero contratto, la nullità stessa opera solo a vantaggio del professionista e può essere rilevata anche d’ufficio.
Spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, di rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto con l’eventuale condanna del cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.
Per l’articolo 5, comma 2, il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l’impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un’unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell’ultima prestazione.
L’articolo 7, infine, stabilisce che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio, possa valere in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento ed acquisti efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell’articolo 281-undecies c.p.c., entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso. Il giudizio di opposizione al parere di congruità si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme del rito semplificato di cognizione, regolato dal capo III-quater del titolo I del libro II c.p.c. (artt. 281-decies ss. c.p.c.), introdotto dalla recente “riforma Cartabia”. Le parti possono stare in giudizio personalmente e la sentenza non è appellabile.